Patente scaduta: la multa rimane ma il rinnovo diventa soft

Redazione 05/04/13
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La prefettura di Bergamo ha chiarito, con la circolare n. 583 del 6 febbraio 2013, che chi dimentica di rinnovare la patente dovrà subirne il ritiro e contestualmente pagare una sanzione pecuniaria, tuttavia questo non comporterà un lungo stato di fermo; infatti sarà sufficiente ottenere il certificato medico di abilitazione e recarsi alla prefettura per potersi rimettere nuovamente, ma soprattutto, regolarmente ala guida.

La riforma della patente europea, in vigore da qualche mese, ha apportata modifiche anche all‘art.126 del codice stradale che si riferisce alla durata e alla validità della licenza di guida. Nonostante la novella abbia modificato praticamente l’impostazione dell’articolo niente è cambiato in merito alla procedura sanzionatoria; infatti chi circola con la patente di guida scaduta rimane soggetto ad una sanzione amministrativa con ritiro del documento non più valido per il successivo invio dello stesso alla locale prefettura.

Tocca, dunque, al trasgressore recarsi agli sportelli dell’ufficio territoriale del governo munito di un certificato medico di rinnovo per beneficiare dell’immediata restituzione del documento. Restano, di conseguenza, totalmente valide le precedenti disposizioni operative, nonostante la riforma della patente europea, invece per quanto riguarda coloro che guidano con patenti rilasciate da stati non appartenenti all’Unione europea o allo spazio economico comune la prefettura fornisce ulteriori indicazioni.

Per questi automobilisti, qualora facciano registrare gravi violazioni, è stabilita l’inibizione alla guida, redatta dal prefetto, toccherà alla polizia stradale richiedere un’elezione di domicilio per consentire all’autorità amministrativa di formalizzare le proprie decisioni. Per questa ragione, si legge nella circolare, l’elezione di domicilio ” potrà essere dichiarata a verbale ovvero, in alternativa, si ritiene possa utilizzarsi, per il medesimo fine, il modello proforma allegato alla presente da richiamare nel verbale di contestazione e da accludere allo stesso”. 

Lo straniero trasgressore, nella pratica dei fatti, deve rendere noto un recapito in Italia perché diversamente tutta la procedura sanzionatoria diventa impraticabile.

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