L’accesso, infatti, è stato scaglionato in 6 giorni in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, dal 26 agosto 2020 al 1° settembre 2020. Si ricorda, a tal proposito, che l’erogazione anticipata spetta unicamente per coloro che ritirano la pensione ancora presso gli sportelli postali. Infatti, per coloro che ricevono l’assegno pensionistico su un conto corrente bancario o postale, la liquidazione avviene secondo le ordinarie tempistiche.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio tutte le novità per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di settembre.
Pagamento pensioni di settembre: quattordicesima mensilità
In merito alla quattordicesima mensilità, solitamente concessa nel mese di luglio, l’INPS ha avuto modo di chiarire che a seguito della lavorazione dei redditi 2017 rientrati successivamente all’elaborazione massiva per la concessione del predetto emolumento, è stata effettuata un’ulteriore lavorazione d’ufficio per attribuire il beneficio ai soggetti precedentemente esclusi per assenza delle predette informazioni reddituali.
Di conseguenza, gli interessati riceveranno la comunicazione dedicata e il pagamento sarà effettuato con la rata di pensione di settembre 2020 al netto di eventuali recuperi per somme aggiuntive non dovute relative ad anni precedenti.
Pagamento pensioni di settembre: conguaglio 730
Sempre relativamente al mese di settembre 2020, l’INPS ha affermato che prosegue l’abbinamento dei conguagli dei modelli 730 i cui flussi siano pervenuti all’Agenzia delle Entrate dopo il 3 luglio. Ricordiamo, infatti, che l’emergenza sanitaria ha fatto sì che il Governo rinviasse molti appuntamenti fiscali. Tra questi vi è anche la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, normalmente fissata al 23 luglio mentre quest’anno è prevista al 30 settembre 2020.
Sul predetto mese, quindi, si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
Da conguaglio IRPEF per la pensione, quindi, può derivare un credito (un aumento nel cedolino) o un debito (un taglio). Le operazioni di addebito o accredito scattano dal secondo mese successivo a quello di ricezione del prospetto di liquidazione. Ciò significa che nel cedolino di agosto è stato effettuato il conguaglio per coloro che sono stati tra i primi a presentare la dichiarazione dei redditi già nelle prime settimane di giugno.
In ogni caso, l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre. Ne deriva che, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
Ma come è possibile verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti? Ebbene, il contribuente munito di PIN e che abbia indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2020, può rivolgersi al servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul portale istituzionale e disponibile anche sull’app “INPS mobile”.
Pagamento pensioni di settembre: aumento invalidi
Buone notizie per le pensioni di invalidità. Per queste ultime, il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) ha confermato che l’importo passa da circa 286 euro al mese a 651,51 euro mensili. Il decreto, sul punto, ha una duplice importanza:
- da un lato ha ufficilizzato l’aumento;
- dall’altro ha stanziato le risorse che dovrebbero servire a coprire gli importi delle pensioni.
Ricordiamo, però, che non tutti gli invalidi civili al 100% potranno beneficiare dall’aumento previsto per i trattamenti di invalidità, in quanto l’aumento è limitato agli invalidi totali ed è vincolato ad un limite di reddito.
A riguardo, si attendevano indicazioni operative sull’entrata in vigore degli aumenti, ma attualmente ancora non è stata pubblicata alcuna norma di attuazione. Nel mese di settembre quindi l’aumento delle pensioni non c’è ancora stato.
Infatti, la pensione di invalidità è garantita a quanti abbiano redditi non superiori a 16.982,49 euro annui, l’aumento, invece, spetta solo a coloro che abbiano un reddito personale inferiore a 8.469,63 euro.
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