Pagamento elettronico dell’affitto: il caso di più intestatari del contratto

Redazione 30/01/14
La legge di stabilità 2014 presenta anche l’obbligo di pagamento del canone di affitto in formato elettronico: dal primo gennaio, dunque, sono banditi i versamenti del canone in contanti. Ma cosa succede, nel caso frequentissimo in cui più persone convivano nello stesso appartamento e il proprietario richieda unico bonifico? Ne abbiamo parlato con Antonella Donati, che sta curando un ebook col gruppo Maggioli di prossima uscita.

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Una decisione a sorpresa, quella del Parlamento, di imporre l’uso di strumenti diversi dal contante per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili per uso abitativo, scattato dal 1° gennaio con l’entrata in vigore della Legge di stabilità. Ma dopo le proteste iniziali per quello che, in prima battuta, è stato definito come “l’ennesimo regalo alle banche”, proprietari e inquilini si stanno adeguando alle nuove disposizioni. D’altra parte, la possibilità di utilizzare strumenti tracciabili come i bonifici, i vaglia postali e gli assegni di conto corrente o circolari, offre maggiori garanzie sia in riferimento alla verifica dei pagamenti, sia anche ai fini delle detrazioni fiscali. Secondo il testo della legge, infatti, poter dimostrare il passaggio tramite banca (o Poste) delle somme necessarie per il pagamento è una conditio sine qua non per avere le agevolazioni, sia per i proprietari che per gli inquilini.

L’obiettivo è chiaramente quello di sconfiggere i furbetti dell’affitto in nero o quelli che magari stipulano un contratto per una cifra inferiore a quella che poi pretendono realmente dagli inquilini, per poter così risparmiare sulle imposte. Con l’obbligo di tracciabilità non sarà più possibile fare giochetti di questo tipo e gli inquilini saranno più garantiti, in quanto, a fronte di una cifra specificata per contratto, non saranno più tenuti a versare eventuali quote aggiuntive in nero, fatto salvo, ovviamente, l’obbligo di rimborsare al proprietario le spese condominiali.

Criticato perché costoso, in realtà il pagamento con il bonifico ricorrente, che è poi la formula prescelta in caso di pagamento dei canoni d’affitto, ha un costo molto più contenuto rispetto alla richiesta di bonifico fatta in maniera saltuaria o allo sportello ed è totalmente azzerato per chi utilizza servizi on-line, anche postali. E siccome, di fatto, tutte le banche e le Poste sono attrezzate in questo senso, l’unico problema può nascere nel caso in cui non si sia dotati di conto corrente. Si tratta, però, evidentemente di una situazione molto marginale, dato che risultano oltre 30 milioni di conti correnti attivi in Italia e più della metà vengono utilizzati on-line. C’è poi da dire che l’apertura di un conto corrente è obbligatoria, ormai da anni, in tutti i casi in cui si deve ricevere una pensione o uno stipendio di importo superiore ai € 1.000 al mese e quindi, di fatto, la percentuale di coloro che non hanno la possibilità di accedere ad un conto corrente è veramente molto limitata, se non addirittura marginale.

A questo si aggiunge che le carte prepagate, offerte dagli istituti bancari in alternativa al conto corrente tradizionale e a canone zero, sono sono dotate del codice Iban e consentono non solo di ricevere ma anche di effettuare bonifici. Difficile, quindi, ipotizzare che il canone di locazione non possa essere pagato con strumenti tracciabili, anche considerando che chi fosse solo titolare di un libretto postale avrebbe comunque la possibilità di effettuare un vaglia per il pagamento al proprietario di casa. L’operazione ha un costo di € 2,58, vale a dire solo € 0,58 in più rispetto al costo del bollo che l’inquilino è tenuto ad applicare sulla ricevuta del canone, se vuol esibire l’attestato di pagamento al fine di avere gli sgravi fiscali.

L’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili, poi, consente comunque a proprietario ed inquilino di accordarsi nel caso in cui – cosa che può capitare spesso di questi tempi – l’inquilino non abbia la possibilità di essere sempre puntuale con il pagamento dell’affitto. Poiché l’unico a poter contestare la morosità è il proprietario, nulla vieta di stabilire la possibilità di per effettuare il pagamento ogni 45 giorni o ogni due mesi, dato che la legge non pone nessun divieto ad accordi di questo tipo, limitandosi ad imporre il passaggio tramite banche o Posta delle somme necessarie. Fintanto che il contratto è intestato ad un solo inquilino, quindi, problematiche di fatto non ce ne sono se non, forse, la ben nota difficoltà di adattarsi alle novità, soprattutto se impreviste. Detto questo qualche problema può nascere nel caso dei contratti cointestati, ma in questo caso tutto dipende da come è stipulato il contratto stesso. Infatti se gli intestatari del contratto hanno la necessità di ottenere ciascuno le detrazioni fiscali sull’importo versato, occorrerà che ciascuna ciascuno degli intestatari effettui singolarmente un bonifico. Operazione, questa, che non può essere in alcun modo contestata dal proprietario dell’alloggio perché altrimenti limiterebbe la possibilità degli inquilini di usufruire delle agevolazioni. Quindi, ad esempio, nel caso di un contratto intestato due coniugi, ciascuno ha il diritto di effettuare il proprio bonifico, per avere le agevolazioni, e il proprietario dell’alloggio non può in alcun modo pretendere un bonifico unico.

Lo stesso nel caso di contratti per studenti fuori sede. Peraltro per queste tipologie di locazione la formula prevede responsabilità in solido da parte degli inquilini nel pagamento dell’affitto, ma anche la possibilità di che altri soggetti subentrino nel corso della durata del contratto. Non si può, quindi, pretendere un unico pagamento, fatto salvo il fatto che a fine mese che alla scadenza la somma deve essere complessivamente pagata. Quindi il proprietario di un alloggio affittato agli studenti con un contratto a norma di legge non può fare nessuna obiezione al fatto che ciascuno studente paghi singolarmente la proprio cuore la propria quota di affitto. Diverso, invece, il caso in cui si tratti di un contratto che prevede un solo conduttore, anche se con la possibilità di condividere l’alloggio. In questa seconda situazione, infatti, necessariamente il proprietario deve pretendere un pagamento unitario poiché altrimenti sarebbe lui a non essere in regola in quanto contrattualmente l’unico soggetto obbligato all’intero pagamento è il conduttore titolare del contratto stesso.

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