Comunque sia il dato di 23 giorni che quello di 27 sta ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge, perché la Francia – come ha spiegato chiaramente l’ultimo dossier del Servizio studi della Camera che accompagna l’esame parlamentare del Dl debiti Pa – ha agito per tempo, anticipando sin dal 2008, con la legislazione relativa al “Regime dei pagamenti” nei contratti pubblici, le norme comunitarie del 2011 sul tetto massimo dei tempi di pagamento.
L’ultimo aggiornamento delle norme statali in merito a questo ambito è inserito nel recente “Patto nazionale per la crescita, la competitività e il lavoro”, e stabilisce un nuovo Piano di azioni mirate alla lotta contro l’allungamento dei ritardi nei pagamenti (problema che comunque è sempre in agguato) e sarà in vigore dal prossimo 1° maggio. Il Piano praticamente si adegua alla direttiva 2011/7/Ue estendendo in particolare l’applicazione del tetto legale di 30 giorni alla maggior parte dei committenti pubblici, anche se non soggetti alla disciplina degli appalti pubblici.
Un decreto attuativo rivede nella fattispecie la disciplina delle modalità di calcolo dei tempi di pagamento per quanto concerne i committenti pubblici e determina che il limite globale di pagamento di un contratto pubblico non possa eccedere: – 30 giorni per i servizi dello Stato e degli enti pubblici non industriali o commerciali, gli enti pubblici locali, ma anche per i soggetti pubblici committenti (ad esempio, la Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des beaux-arts nonché la Caisse des dépôts et consignations; – 50 giorni per gli enti del servizio sanitario pubblico e le forze armate; – 60 giorni per le imprese pubbliche, considerate come organismi che esercitano attività produttive o di commercio di beni o servizi commerciali.
Il decreto attuativo, in caso di sforamento, contempla il diritto per il creditore, senza altra formalità, al beneficio degli interessi di mora che decorrono a cominciare dal giorno successivo allo spirare del termine o dalla scadenza fissata nel contratto, calcolati al tasso d’interesse della Bce più l’8%; il creditore ha inoltre diritto al pagamento di un’indennità forfettaria minima per le “spese di recupero” di 40 euro. Le disposizioni del decreto si applicano ai contratti pubblici conclusi a partire dal 16 marzo 2013, per i crediti dei quali il termine di pagamento decorra dal 1° maggio 2013.
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