L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), presieduta dal magistrato Raffaele Cantone, con delibera 145 del 21 ottobre 2014, si è espressa per l’applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012, nonché al D.Lgs. 33/2013 (decreto sulla trasparenza) anche agli ordini ed ai collegi professionali. Il successivo comunicato ANAC informa che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 18 novembre 2014, ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio delle attività di controllo venga individuato al 1° gennaio 2015.
Secondo l’Autorità, queste organizzazioni non possono essere qualificate come enti associativi e, di conseguenza, esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di prevenzione.
Nell’ordinamento, non sono state riscontrate norme che li estromettano dall’obbligo degli adempimenti della L. 190/2012.
L’art. 1, comma 59 della L.190/2012, sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e, quindi, a tutte le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, etc.
L’art. 3, comma 1 del d.P.R. 68/1986, poi, prevede che, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali.
La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 21226/2001), in merito agli ordini professionali, ha sancito “la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”.
Inoltre, va sottolineato come i dipendenti degli ordini e dei collegi professionali abbiano un rapporto di pubblico impiego.
Si tratta, quindi, di organizzazioni da ricomprendere tra gli enti pubblici non economici.
Quest’analisi ha condotto l’ANAC a ritenere che gli ordini siano soggetti ai seguenti adempimenti: piano triennale di prevenzione della corruzione, piano triennale della trasparenza, codice di comportamento del dipendente pubblico, nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione, adempimenti degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.
Sono, poi, soggetti al rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
La legge anticorruzione ha attribuito grande rilevanza al ruolo del Responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi.
A tal fine, l’organo d’indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
La norma, dettata per le strutture ministeriali, ha dato più di un problema interpretativo. Per gli enti locali, ad esempio, si è addivenuti alla conclusione che l’organo competente ad individuare il responsabile fosse il sindaco.
Per analogia si potrebbe ritenere che, per quanto riguarda gli ordini ed i collegi, l’organo che deve provvedere all’individuazione del responsabile sia il presidente.
Il Responsabile anticorruzione deve predisporre il Piano anticorruzione, definire le procedure per selezionare e formare il personale appartenente a settori particolarmente esposti al rischio corruzione e vigilare sul funzionamento del Piano.
In capo al Responsabile anticorruzione viene configurata una generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno dell’Amministrazione (in questo caso ordine o collegio professionale), per un reato di corruzione.
Il Responsabile dell’anticorruzione è esonerato da colpa nel caso in cui sia in grado di provare di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione e di avere vigilato sul funzionamento e sull’osservanza delle misure previste.
Il Piano anticorruzione ha una cadenza annuale, ma ha previsione su base triennale e costituisce una misura preventiva che deve partire dall’analisi dell’intera organizzazione amministrativa e mirare ad individuare quelle aree maggiormente esposte a rischio corruzione, predisponendo le misure necessarie ad ostacolare il fenomeno corruttivo.
La sua redazione ed elaborazione, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi ordini e collegi professionali, deve essere effettuata con risorse esclusivamente interne e non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione.
Nel Piano possono essere individuati referenti per la prevenzione che svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche riguardo agli obblighi di rotazione del personale.
Tutti i dipendenti dell’ordine partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012), segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001) ed i casi di personale conflitto di interessi.
Il Piano deve obbligatoriamente contenere delle misure minime ed, in particolare:
• sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio,
• l’attivazione normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza;
• misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti;
• l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter dell’articolo 53 del d. lgs. n. 165 del 2001);
• verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190.
In forza della delibera dell’Anac, gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare immediata attuazione agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Inizialmente l’Autorità si era fissato il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione della delibera, per attivare i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente.
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 18 novembre scorso ha disposto la modifica della delibera n. 145/2014 sugli ordini professionali, stabilendo che il termine per l’inizio dell’attività di controllo venga individuato al 1° gennaio 2015.
L’articolo 19, comma 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo di euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.
Continuano a sussistere, ovviamente, le sanzioni disciplinari (sospensioni dal servizio, con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei) e dirigenziali (mancato rinnovo dell’incarico e nei casi più grave revoca) che incombono sul Responsabile dell’anticorruzione qualora non sia in grado di fornire la prova liberatoria.
Sembra, invece, potersi escludere l’applicazione delle sanzioni contabili amministrative, in quanto la Corte di Cassazione (sentenza n. 21226/2001, già citata) ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento