Opzione donna per caregiver Legge 104: requisiti, domande e documenti da allegare

Paolo Ballanti 16/03/23
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Come funziona Opzione donna per caregiver? Una delle principali misure in materia pensionistica contenute nella Manovra 2023 è stata la proroga dell’accesso anticipato alla pensione con il meccanismo di Opzione donna. Nello specifico il comma 1-bis aggiunto all’articolo 16 del Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4 prevede che il diritto ad Opzione donna (con il sistema di calcolo contributivo) opera in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un doppio requisito in termini di età anagrafica ed anzianità contributiva.

In aggiunta è necessario trovarsi in una delle tre condizioni elencate dalla normativa. Tra queste figurano quanti assistono un familiare con handicap in situazione di gravità.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Inps con la Circolare del 6 marzo 2023 numero 25, analizziamo in dettaglio quali sono i requisiti richiesti, i documenti necessari e la procedura che i caregivers devono rispettare per accedere ad Opzione donna.

Indice

Opzione donna per caregiver: requisiti

Possono accedere ad Opzione donna coloro che, entro il 31 dicembre 2022, totalizzano:

  • Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
  • Un’età anagrafica almeno pari a 60 anni (ridotti a 59 anni con un figlio ed a 58 anni con due o più figli) cui non si applicano gli adeguamenti della speranza di vita.

In aggiunta ai requisiti anagrafico – contributivi è necessario trovarsi, al momento della presentazione della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • Avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile) superiore o uguale al 74%;
  • Essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale (in queste ipotesi l’età anagrafica richiesta è sempre pari a 58 anni, a prescindere dal numero dei figli).

Caregivers
Alle due ipotesi citate se ne aggiunge una terza, riguardante coloro che assistono da almeno 6 mesi continuativi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità.

Parenti o affini anche di 2° grado
Il diritto ad Opzione donna si estende a quanti assistono un parente o affine anche di 2° grado convivente, a condizione che i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti ovvero siano deceduti o mancanti.

Opzione donna per caregiver: convivenza

La convivenza con il familiare da assistere è un elemento inderogabile per poter accedere ad Opzione donna come caregiver dal momento che, come ha precisato l’Inps, il “requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza”.

Al riguardo, prosegue l’Istituto, si fa riferimento alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010 dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151.

In coerenza con l’orientamento espresso con la menzionata circolare, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene “condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)”.

Opzione donna per caregiver: assistenza continuativa

I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.

Opzione donna per caregiver: stato di handicap grave

Con riferimento allo status di handicap grave richiesto alla persona da assistere, l’Inps ricorda che lo stesso si acquisisce:

  • Alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della Legge numero 104/1992;
  • In alternativa, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.

Opzione donna per caregiver: quali sono le patologie invalidanti

Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti al ricorrere delle quali si è in presenza di handicap grave, in assenza di un’esplicita definizione di legge si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3 del Decreto 21 luglio 2000 numero 278, emanato dal Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”.

La norma in questione ha individuato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000 numero 53.

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Opzione donna per caregiver: parenti o affini entro il secondo grado

Come anticipato, Opzione donna spetta anche a quanti assistono parenti o affini entro il 2° grado a patto che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare assistenza in quanto abbiano compiuto i 70 anni di età, ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

A tal proposito, chiarisce l’Inps, l’espressione “mancanti deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato / nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto)” ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, come:

  • Divorzio;
  • Separazione legale;
  • Abbandono di minori;
  • Dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso.

Opzione donna per caregiver: domanda

L’accesso ad Opzione donna presuppone l’invio di apposita istanza all’Inps collegandosi al portale “inps.it – Pensione e Previdenza – Pensione Opzione donna”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile:

  • Chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgersi ad enti di patronato ed intermediari Inps attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Opzione donna per caregiver: quali documenti allegare alla domanda

Per i caregivers in sede di domanda di pensione dovrà essere compilata un’autodichiarazione in cui si afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave, tra quelli indicati dalla legge.

Sarà altresì necessario riportare:

  • I dati anagrafici della persona assistita;
  • Gli estremi del verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4, Legge numero 104/1992 dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave, nonché allegarne il relativo documento, ove in possesso dell’Istituto.

Qualora l’handicap sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorrerà segnalare tale circostanza nel campo riservato alle note, all’interno della domanda telematica. Si dovrà inoltre allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza che ha accertato l’handicap.

Al suddetto verbale di accertamento sono comunque equiparati:

  • L’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto – legge numero 324/1993;
  • Il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, Decreto – legge numero 324/1993.

Ne consegue, conclude l’Inps, che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell’accertamento / certificato provvisorio preclude il riconoscimento del diritto, ovvero la revoca della pensione.

Da ultimo, la lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda per accedere ad Opzione donna, i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave non possono prestare assistenza in quanto rientranti in una delle condizioni di legge:

  • Compimento dei 70 anni di età;
  • Patologie invalidanti;
  • Decesso;
  • Assenza.

In caso di patologie invalidanti si dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all’Unità Operativa Complessa / Unità Operativa Semplice (UOC / UOS) territorialmente competente, idonea documentazione sanitaria.  

Opzione donna per caregiver: convivenza accertata d’ufficio

Il requisito della convivenza viene accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessata degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti alla residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea) della richiedente o del disabile.
In alternativa ai documenti citati, l’interessata ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445.

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Circolare Inps numero 25 del 6 marzo 2023 111 KB

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Paolo Ballanti