Tutte le gare indette dal 19 aprile 2016 sono a tutti gli effetti assoggettate al Nuovo Codice Appalti (CLICCA QUI PER LO SPECIALE SU CODICE APPALTI) che è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio 19 aprile: è il decreto legislativo 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”).
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Ovviamente tutto ciò fatta salva l’applicazione delle norme transitorie e di coordinamento, di cui all’art. 216 dello stesso codice.
E’ infatti prevista una progressiva sostituzione delle vecchie norme man mano che saranno emanati gli oltre quaranta atti attuativi (generalmente da parte dell’ANAC o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) o gli altri atti connessi: sarà quindi necessaria un’attenta attività di informazione ed aggiornamento nei confronti delle amministrazioni e degli operatori economici.
La pubblicazione del codice, che è intervenuta con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l’attuazione delle direttive europee, si è accompagnata con le ultime modifiche in extremis.
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Nuovo Codice Appalti: ecco il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. Guida alle novità
I NUOVI LAVORI SOTTOSOGLIA
Ma la novità sostanziale più importante riguarda il regime del sottosoglia, di cui all’art. 36 del codice.
Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 aprile, risultava la possibilità di utilizzare la procedura negoziata –addirittura con soli 5 inviti – per gli appalti di lavori compresi tra importi pari o superiori a 150 mila euro fino ad importi inferiori al milione di euro (lett. c) con conseguente limitazione – solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore al milione di euro – delle procedure ordinarie.
Le previsioni sono state riscritte. Sulla base del testo che era da approvare, in particolare, nell’ipotesi di cui alla lett. c) il RUP – per importi compresi tra i 150 mila ed inferiori ai 500 mila euro – avrebbe dovuto utilizzare la procedura ristretta di cui all’articolo 61 del nuovo codice consultando almeno 10 operatori economici applicando il criterio di rotazione secondo le modalità dell’indagine di mercato (effettiva) e/o gli elenchi predisporti dalla stazione appaltante.
Il testo pubblicato il 19 aprile ripristina, invece, la soglia di un milione di euro di lavori, sotto la quale (e sopra i 150 mila euro) è previsto il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, in continuità con l’art. 122, comma 7 del Dlgs. 163/2006. Perde rilevanza, in conclusione, la sub-soglia di 500.000 euro.
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