Nuove multe per chi getta a terra le cicche: a chi vanno i soldi?

Redazione 18/03/16
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di Giuseppe Rizzardodipendente Settore Ecologia Provincia di Pordenone

Gli organi di informazione hanno dedicato ampio spazio alla disposizione, contenuta nella Legge sulla “Green Economy” (L. 28.12.2015, n. 221, che è entrata in vigore il 2 febbraio 2016), e che ha introdotto multe per chi getta per terra mozziconi di sigarette, chewing-gum ed altri piccoli oggetti.

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In alcuni degli articoli pubblicati si è sostenuto che metà dei proventi delle sanzioni verranno versati allo Stato, mentre l’altra metà “rimarrà” ai Comuni. Se il senso della norma è certamente questo, la lettera conduce a considerazioni diverse.

La Legge 221/15 ha introdotto le sanzioni, diversificate fra “rifiuti di prodotti da fumo” e “rifiuti di piccolissime dimensioni” attraverso puntuali modifiche al “Codice dell’ambiente”, in particolare:
1. Aggiungendo gli articoli 232-bis e 232-ter;
2. introducendo la norma sanzionatoria (da trenta a centocinquanta euro per i rifiuti di piccolissime dimensioni, fino al doppio per i prodotti da fumo) nell’articolo 255 sull’abbandono di rifiuti;
3. dedicando un apposito comma (2 bis), nell’articolo 263 “proventi delle sanzioni amministrative”.

In buona sostanza la metà dei proventi, quella riservata allo Stato, dovrebbe finanziare campagne di sensibilizzazione, l’altra metà di spettanza comunale dovrebbe finanziare l’acquisto di contenitori stradali per mozziconi, la pulizia dei sistemi fognari urbani e, nuovamente, campagne di sensibilizzazione.

Il legislatore non è invece intervenuto sull’articolo 262 che disciplina la competenza e la giurisdizione delle sanzioni amministrative della parte quarta del “Codice dell’ambiente”.
Conseguentemente, all’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla Legge 221/2015 provvederà la Provincia nel cui territorio e’ stata commessa la violazione.

Il richiamato articolo 262 riserva, infatti, ai Comuni le sole sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, (smaltimento in di-scarica degli imballaggi).

Tralasciamo i commenti su quest’ultima previsione che è già stata oggetto di critiche, fin da subito, per l’evidente incongruenza rispetto al complessivo riparto di competenze fra le istituzioni coinvolte nel sistema di gestione rifiuti.

Mi interessa invece sottolineare come, pur in presenza di un percorso di riforme destinato a “superare” le Province, il legislatore abbia deciso di confermare la competenza in capo alle stesse anche per una tipologia di sanzione che, per sua natura, interessa il territorio dei singoli Comuni.

Sarà, infatti, alla Provincia che dovranno essere pagate le multe, verosimilmente accertate per lo più dalla Polizia Locale dei Comuni, come pure ad essa spetterà emanare le eventuali ingiunzioni verso coloro che non dovessero pagare nei termini. Il provvedimento ministeriale previsto dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 263 dovrà invece indicare modi e tempi con i quali le Province riverseranno gli introiti allo Stato ed ai Comuni interessati.

Inizialmente ho pensato che il nuovo compito affidato alle Province fosse dovuto ad una svista. Che non si sia trattato di una dimenticanza è confermato invece, indirettamente, da un’altra disposizione della Legge 221/2015, ovvero l’articolo 34 che, modificando la legge istitutiva del tributo per il deposito di rifiuti in discarica, ha eliminato la previsione in base alla quale il 10% del tributo era destinato alle Province, dimostrando così che il legislatore aveva ben presente il destino segnato dell’istituzione intermedia.

Si può quindi affermare che la vituperata Provincia, per quanto in disarmo, sia stata ritenuta ancora il soggetto più idoneo a garantire che i verbali di accertamento delle nuove sanzioni non si limitino a produrre faldoni che ammuffiscono negli archivi, ma contribuiscano a colpire abitudini così riprovevoli. I dipendenti delle Province, nel frattempo, continuano a chiedersi “Quo vado”?

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