- I redditi fondiari e agrari (comma 80)
- L’IMU sugli immobili occupati (comma 81)
- Le aliquote IVA
- La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (commi da 107 a 109)
- I contributi per i giovani agricoltori (art. 57)
- La piccola proprietà contadina (comma 110)
- I terreni montani (comma 111)
- I mezzi di pagamento (commi da 384 a 388)
- L’acquisto di carburanti (comma 45)
- L’ILIA (comma 834)
- Il bonus verde (comma 38)
- L’Iva precompilata
- La prassi del mese di gennaio
Viene prorogata all’anno 2023 l’esenzione dall’Irpef e dalle relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La norma, già in vigore per il periodo 2017-2022, fa sì che tali redditi non concorrano a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef nonché delle addizionali regionale e comunale.
Va tenuto presente che la norma agevolativa preclude il riconoscimento della deduzione dal reddito degli oneri deducibili (ad es., contributi previdenziali, ecc.) e del riconoscimento delle detrazioni dall’Irpef (ad es., interessi passivi).
Anche il familiare coadiuvante del produttore agricolo beneficia dell’esenzione se è iscritto nella previdenza agricola come coltivatore diretto, appartiene al medesimo nucleo familiare e partecipa attivamente nell’esercizio dell’attività.
Infine, la norma si estende anche alla società semplice e quindi ai soci in relazione alla quota posseduta, se iscritti alla previdenza agricola.
Ne sono escluse le società agricole di cui all’art. 2 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, anche se hanno il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale e se applicano l’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296, in quanto sono titolari di reddito d’impresa.
Per beneficiare della norma il soggetto passivo comunica al comune interessato, in via telematica, secondo quanto previsto da un D.M. da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione va trasmessa nel momento in cui cessa il diritto.
Non è stata riproposta l’aliquota del 6,4% della percentuale di compensazione forfettaria da applicare sulle cessioni di:
Relativamente alle cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina, l’art. 1, comma 527, della l. 30.12.2021, n. 234, aveva disposto la proroga fino al 31.12.2022 della percentuale di compensazione forfettaria del 9,5%. La norma non è stata riproposta per cui dal 1.1.2023 la percentuale si applica nella misura:
Entro il 15.11.2023 deve essere redatta la perizia ed effettuato il giuramento. L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata entro il 15.11.2023, ovvero è possibile ripartirla in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima entro il 15.11.2023 e le altre, maggiorate con gli interessi annui del 3%, entro il 15.11.2024 e il 15.11.2025.
E’ possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati posseduti al 1.1.2023 al valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente. La novità è rappresentata dal fatto che la rideterminazione è estesa a titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi unilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1.1.2023 assumendo il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettando il valore a imposta sostitutiva. Per la perizia giurata, l’imposta e il pagamento si applicano le regole indicate per i terreni, fermo restando la diversità del perito.
Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero contributivo dal versamento del 100% per un periodo di 24 mesi.
Su tali atti si applicano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1% e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Il beneficio decade se, prima che siano trascorsi 5 anni, l’interessato cede volontariamente i terreni o cessa di coltivarli o di condurli direttamente.
Va precisato che sussiste una differenza con la previsione dell’art. 1, comma 5-ter, del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, secondo cui le disposizioni sull’imprenditore agricolo professionale si applica anche ai soggetti persone fisiche o società che hanno presentato l’istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione, nonché si siano già iscritti alla gestione previdenziale dell’INPS.
A decorrere dal 1.1.2023, vengono confermate le regole impositive, ma il beneficio è esteso anche a favore dei soggetti che non sono iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’INPS se, nell’atto di acquisto, dichiarano di impegnarsi a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni. La decadenza si verifica se prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto, viene fatta la cessione volontaria dei terreni ovvero la cessazione della coltivazione e della conduzione diretta dagli stessi.
Continua ad essere presente la regola secondo cui l’esercente non può rifiutare il pagamento mediate POS per qualsiasi importo.
Il beneficio è riconosciuto anche per l’acquisto di benzina e gasolio utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento di animali.
Il credito può essere utilizzato solo in compensazione entro il 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, e 34 della l. 23.12.2000, n. 388. Inoltre, il credito non concorre a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deduzione per gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, è cumulabile con altra agevolazioni che hanno per oggetto tali costi, ma a condizione che non sia superato il costo sostenuto.
Può essere oggetto di cessione, solo per intero e senza facoltà di successiva cessione, eccetto la possibilità di due cessioni ulteriori se effettuate a favore di banche e intermediari autorizzati. E’ richiesto il visto di conformità. La norma si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
La detrazione (massima di 1.800 euro) va ripartita in 10 anni. Non è ammesso lo sconto in fattura.
La norma è estesa anche a chi esercita l’attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo nonché alle associazioni operanti in agricoltura ai sensi della l. 30.12.1991, n. 413.
Le imprese agrituristiche sono interessate dalle risposte di interpello n. 9 dell’11.1.2023 in materia di consegna dei pasti a domicilio. Un’interpretazione focalizza l’attenzione sul fatto che l’operazione è accessoria a quella di somministrazione con la conseguenza che si rende applicabile l’aliquota del 10% anche se il servizio è appaltato o affidato ad un terzo. Diverso, invece, è il parere dell’Agenzia delle entrate secondo cui il n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633, “concerne la fornitura di piatti pronti e di pasti non solo in vista del loro consumo immediato, ma anche della loro consegna a domicilio o dell’asporto, ma non riguarda il diverso servizio di trasporto o consegna degli stessi”. Pertanto, su tale servizio si applica l’aliquota del 22%.
La questione è stata ripresa in esame con la risposta n. 36 del 16.1.2023, che ha chiarito la problematica riferita alla preparazione di scatole/confezioni contenenti kit di ingredienti, già nelle opportune porzioni necessari per la preparazione dei pasti, che i clienti devono cucinare o ultimare seguendo le istruzioni della ricetta che è inclusa nel kit, consegnandolo al cliente. Secondo l’Agenzia delle entrate “affinchè un’operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
1) deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale o da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale”.
Inoltre, “la consegna della scatola costituisce un servizio inscindibile e irrinunciabile rispetto alla sua cessione, perché è il solo modo che consente al cliente finale di ricevere, quando e dove vuole, gli ingredienti occorrenti per preparare le ricette proposte nel menù selezionato”.
In tale ipotesi, tra il servizio di trasporto della scatola e la cessione della stessa sussiste il nesso di dipendenza funzionale per cui entrambi sono soggetti all’aliquota del 10%.
LE CESSIONI DI ZOLLA EDIBILE
Si applica l’aliquota IVA del 4% sulla cessione di germogli di verdure e della zolla edibile su cui le stesse sono radicate. Le cessioni dei prodotti a base di “crescione, tatsoi, pack-choi, mizuna, mustard e trifoglio rosso” rientrano nel n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al d.p.r. citato.