La seconda parte del 2021 inizia quindi a tutta velocità, con diversi cambiamenti che accompagnano per il restante corso dell’anno famiglie, lavoratori e consumatori.
Ecco come cambierà la vita dei cittadini dal 1° luglio.
Ripresa dei licenziamenti dal 1° luglio
Prima novità cruciale è la fine del blocco dei licenziamenti, che ci ha accompagnato per tutta l’emergenza covid, ma che ora è giunta al termine (tra molte polemiche dei sindacati). Dal 1° luglio alcuni datori di lavoro potranno tornare a licenziare per motivi economici i propri dipendenti, però con alcuni paletti decisi dal governo con il Decreto Lavoro varato in Consiglio dei ministri il 30 giugno.
In particolare, è prevista la proroga del blocco licenziamenti fino al 31 ottobre solo per i comparti della moda e del tessile (i settori più colpiti dalla pandemia). Per tutti gli altri si potrà tornare a licenziare.
All’articolo 4 del Decreto si legge che “I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del primo luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale“.
La fine del blocco generalizzato al 30 giugno 2021 comporta la possibilità per le aziende, dal giorno dopo, di procedere a licenziamenti individuali o plurimi per cause riguardanti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il suo regolare funzionamento. Ciò accade ad esempio per:
- Crisi economica conseguente ad un calo del fatturato;
- Contrazione degli stanziamenti pubblici;
- Soppressione (o esternalizzazione) della mansione cui è addetto il dipendente;
- Cessazione dell’attività produttiva;
- Introduzione di nuove tecnologie che necessitano di un minor numero di addetti.
La ripresa dei licenziamenti per GMO porterà i dipendenti ad accedere, in assenza di una nuova occupazione, all’indennità di disoccupazione NASPI.
Assegno temporaneo figli: domanda dal 1° luglio
Dal 1° luglio comincia anche la rivoluzione degli Assegni per le famiglie con figli. Sarà ancora un cambiamento parziale perchè la riforma dell’Assegno unico universale sarà piena e strutturale solo dal 1° gennaio 2022. Ma da questo 1° luglio potranno iniziare a fare domanda di assegno ponte figli i lavoratori disoccupati e autonomi, coloro che non hanno diritto al tradizionale Assegno al nucleo familiare.
La misura, introdotta per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è erogata dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto agli assegni familiari (Anf).
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base delle specifiche tabelle Isee.
In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata per prsentare domanda
Assegno al nucleo familiare (ANF): domanda e importi maggiorati
In parallelo all’introduzione dell’assegno ponte, resta comunque fino al 31 dicembre 2021 il tradizionale Assegno al nucleo familiare (ANF), la cui domanda potrà essere di nuovo presentata (come ogni anno) dal 1° luglio 2021. Con una novità però: è prevista una maggiorazione temporanea dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per i nuclei aventi diritto agli ANF.
Questi godranno infatti di un aumento pari a:
- 37,50 euro per ciascun figlio, per i nuclei fino a due figli;
- 55,00 euro per ciascun figlio, nel caso in cui la famiglia conti almeno tre figli.
Della maggiorazione citata ne ha tenuto conto l’INPS la quale, attraverso il messaggio numero 2331 del 17 giugno scorso, ha definito i nuovi importi degli ANF spettanti dal 1° luglio al 30 giugno 2022.
Reddito di emergenza: domanda dal 1° luglio
Il 1° luglio è anche il giorno in cui partono le domande per richiedere le ulteriori 4 mensilità di Reddito di emergenza 2021 prorogato fino a settembre dal Decreto Sostegni bis.
Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, previa presentazione di apposita domanda, che può essere trasmessa a utilizzando questi 3 canali:
- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida.
Fine congedi covid genitori e bonus baby sitter
Il 1° luglio termina anche la possibilità per i genitori dipendenti di chiedere il congedo straordinario per figli minori in DAD o contagiati dal covid.
Termina inoltre la possibilità di richiedere il bonus baby sitter per iscritti alla Gestione Separata INPS e gli autonomi. Infine anche le tutele a favore dei lavoratori fragili cessano dal 1° luglio.
Stop al Cashback
Il 30 giugno è stato decisa all’improvviso la sospensione del Cashback di Stato. In questa data è terminata la prima fase operativa di 6 mesi del programma e dal 1° luglio sarebbe dovuta iniziare quella dell’erogazione rimborsi e del secondo semestre. Invece, sempre con l’ultimo Decreto Lavoro del 30 giugno, il programma è stato sospeso per 6 mesi. Non ci sarà quindi la ripartenza del secondo semestre dal 1° luglio a dicembre.
Inoltre i rimborsi non partiranno dal 1° luglio come era stato stabilito, ma arriveranno sui conti dei cittadini aderenti entro novembre 2021.
Ricordiamo che i rimborsi vengono corrisposti secondo queste regole:
- rimborso del 10% di quanto speso,
- con un minimo 50 transazioni nel semestre, fino ad un massimo di 1.500 euro.
Oltre a questo arriverà anche il tanto atteso “Super Cashback”: le prime 100 mila persone che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni riceveranno un maxi rimborso forfettario pari a 1.500 euro.
Vendite online: obblighi e novità dal 1° luglio
Novità anche sulle vendite e-commerce. A partire dal 1° luglio 2021 viene introdotta la figura della “vendita a distanza intracomunitaria di beni”, con una tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l’acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro. Per chi vende online anche al di fuori dei confini nazionali quindi, ci saranno grandi novità fiscali.
>> In questo libro le novità sul Commercio elettronicoSi tratta in sostanza delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore.
Ciò significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri, anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell’importo pari a 10.000 euro, saranno soggette allo stesso trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.
Viene introdotta infine la “vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi” e l’abolizione della vigente esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi.
Green pass europeo dal 1° luglio
Nella giornata del 20 maggio era stata trovata l’intesa tra Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione, per la regolamentazione di un “EU Digital COVID Certificate”, un Certificato Verde Digitale o Green Pass UE che possa garantire la libera circolazione di passeggeri all’interno dell’Unione Europea. Il regolamento sarà in vigore a partire dal 1° luglio, con un periodo di introduzione graduale graduale di 6 settimane per quegli Stati membri che non saranno riusciti ad adeguarsi per quella data.
Il Certificato Verde Digitale servirà ad attestare che chi ne è in possesso è in qualche modo tutelato contro il contagio da Covid-19. Potranno infatti richiederlo i cittadini che:
- sono stati vaccinati contro il Covid-19;
- hanno ottenuto un risultato negativo al tampone;
- sono guariti dall’infezione.
Non solo un passaporto vaccinale quindi ma una certificazione che attesti che chi sta viaggiando non è in pericolo o non ha contratto il virus. Si parla di Certificato Digitale perché potrà essere salvato sul proprio smartphone e sarà corredato da un QR Code che conterrà tutte le informazioni essenziali del viaggiatore.
>> Green Pass App Io: come visualizzarlo, scaricarlo e salvare il QrCode
Le autorità che rilasceranno il certificato avranno una speciale firma digitale che potrà essere riconosciuta da chi effettuerà i controlli, per verificarne l’autenticità. Sarà ovviamente disponibile anche in forma cartacea.
Libri utili:
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