A tale fine il Consiglio Notarile di Perugia aveva determinato, con delibera del 18 ottobre 2010, di porre un freno alla progressiva diffusione di fenomeni di reclutamento di lavoro attraverso “la pratica dello sconto” accompagnata dalla sbrigatività (a dir poco) (sic!) delle prestazioni, in quanto la sistematica riduzione degli onorari fissati dalla tariffa elaborata dal Consiglio per prestazioni costituisce un’ipotesi di illecita concorrenza sanzionabile ai sensi dell’articolo 147 della legge notarile.
Come si vede, un impegno rilevante per il Consiglio soprattutto dal punto di vista del controllo sulla base dei principi di deontologia professionale dei notai.
La delibera – contenente vari strumenti per realizzare il detto monitoraggio e controllo – viene impugnata da due notai del capoluogo umbro sia perché il Collegio non può esercitare un controllo generalizzato sui repertori, sui registri e sugli atti stipulati; sia perché l’articolo 147 della legge n. 89/1913 (legge notarile) risulta abrogato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 233 convertito in legge 248 /2006 che ha eliminato le tariffe obbligatorie fisse o minime di tutte le attività libero professionali.
I giudici del Tar umbro accolgono il ricorso dei due notai, stabilendo che la formulazione dell’articolo 2, comma 1 del d. l. 4 luglio 2006, n. 233 comprende anche i minimi tariffari considerati dalla legge notarile.
In buona sostanza, secondo i giudici di merito il Consiglio notarile può ben imporre obblighi informativi sistematici e periodici, come quello del caso di specie, ma una simile imposizione richiede che sia individuata una specifica attività di vigilanza in relazione ad un’ipotesi di deviazione dell’attività notarile dalla legge o dalle regole della deontologia; ma la finalità di accertare la sistematica riduzione degli onorari, per sanzionarla, non trova più giustificazione nella normativa.
La questione non finirà sicuramente qui, mentre gli utenti iniziano a brindare, visto l’approssimarsi della stagione dei saldi anche per i notai.
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