L’emendamento contiene rilevanti novità sulla concussione e introduce il reato di corruzione tra privati.
Il peculato sarà punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito per uso “momentaneo”.
La concussione assume la nuova definizione di reato, punito con la reclusione da 6 a 12 anni, per il quale il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
La bozza elenca anche il reato di corruzione per esercizio funzione, che punisce il pubblico ufficiale che, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 2 a 4 anni.
Di particolare rilevanza anche la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, che punisce il pubblico ufficiale che, per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, con la reclusione da 3 a 7 anni. E la corruzione in atti giudiziari, che prevede la reclusione da 4 a 10 anni se i precedenti due reati sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena aumenta se dal fatto deriva l’ingiusta condanna alla reclusione (da 5 a 12 anni se la reclusione non è superiore a 5 anni, da 6 a 20 anni se è superiore a 5 anni o all’ergastolo).
Per tutti questi reati è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (eccetto per la corruzione per esercizio funzione). In caso di attenuanti e condanna sotto i tre anni l’interdizione è temporanea.
Inoltre Il pubblico ufficiale che commetta indebita induzione a dare o promettere utilità, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. In altri casi più lievi la reclusione è fino a 3 anni.
Le pene stabilite per corruzione per esercizio della funzione, per atti contrari al dovere d’ufficio, per gli atti giudiziari si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. È reato, con pena ridotta di un terzo, anche l’istigazione alla corruzione (nel caso in cui l’offerta non venga accettata).
La confisca sarà inoltre sempre ordinata in caso di condanna sui beni che costituiscono profitto.
La bozza contiene anche novità sull’abuso d’ufficio, punito con la reclusione da 1 a 4 anni, con aumento di pena nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. E sul traffico di influenze illecite, che punisce chi si avvale di relazioni con pubblici ufficiali e indebitamente fa dare o fa promettere, a sè‚ o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione con la reclusione da 1 a 3 anni.
Infine, prevista l’ipotesi di corruzione tra privati: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Pene raddoppiate nel caso di società quotate.
Qui il testo integrale della bozza del Governo
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