Manovra 2023: tutte le novità su stipendi e lavoro

Paolo Ballanti 03/01/23
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La Legge di bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio, contiene, oltre alle misure contro il caro energia a beneficio di cittadini e imprese, una serie di novità in materia di lavoro e stipendi.

Due sono le macrocategorie interessate. Da un lato gli interventi finalizzati a ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori. Dall’altro, la proroga o l’introduzione di incentivi alle aziende che assumono determinate categorie di lavoratori, altrimenti in difficoltà nell’inserirsi – reinserirsi nel mondo del lavoro.

Appartengono alla prima categoria la riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, lo sgravio Ivs al 2 – 3% e la detassazione delle mance.

Lato sgravi si segnalano invece le misure finalizzate all’inserimento lavorativo di beneficiari del Reddito di cittadinanza, giovani under 36 e donne cosiddette svantaggiate.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Manovra 2023: riduzione imposte premi di produttività

L’articolo 1, comma 63 della Legge 29 dicembre 2022, numero 197, riduce dal 10 al 5%, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali.

La misura opera con riferimento a:

  • Premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • Somme pagate a titolo di partecipazione agli utili;

entro il limite complessivo (premi ed utili) di 3 mila euro (limite elevato a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.

La somma – soglia è da considerarsi:

  • Al lordo della ritenuta fiscale ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
  • Comprensiva di tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi, da aziende differenti o con diversi momenti di maturazione.

Da ultimo, possono beneficiare della detassazione i dipendenti del settore privato, titolari, nell’anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad 80 mila euro.

Manovra 2023: detassazione delle mance

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronico, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente (articolo 1, comma 58) e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad un’imposta sostitutiva.

L’imposta in questione, sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali, è pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

Le somme sono inoltre da considerarsi escluse dalla retribuzione imponibile:

  • Ai fini Inps e Inail;
  • Per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i contenziosi riguardanti l’imposta sostitutiva (applicata dal sostituto d’imposta) operano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Da ultimo, le disposizioni in materia di detassazione delle mance si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente, di importo non superiore a 50 mila euro.

Manovra 2023: taglio cuneo fiscale

Sgravio al 2%
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 281) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (di cui all’articolo 1, comma 121 della Legge 30 dicembre 2021, numero 234) è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali.

La riduzione opera con gli stessi criteri e le modalità del citato articolo 1, comma 121. Spetterà quindi a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. 

Sgravio al 3%
La riduzione dei contributi appena descritta è incrementata di un ulteriore punto percentuale (passando quindi al 3%) in presenza di una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo di 1.923,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Manovra 2023: esonero assunzione percettori Reddito di Cittadinanza

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (articolo 1, commi dal 294 al 296), ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i soggetti in questione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo.

La misura opera per un periodo massimo di dodici mesi e comporta l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, eccezion fatta per i premi e i contributi dovuti all’Inail, nel rispetto di un limite massimo di 8 mila euro annui, riparametrato su base mensile.

Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Possono accedere all’esonero anche le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Lo sgravio come disciplinato dalla Manovra di bilancio è alternativo a quello già in vigore di cui all’articolo 8 del Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019 numero 26. Non solo, per essere operativo si dovrà attendere l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Manovra 2023: esonero contributivo Under 36

L’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile stabile ha spinto il legislatore a disporre nella Manovra 2023 (articolo 1, comma 297) l’estensione dello sgravio giovani under 36 (introdotto per il biennio 2021 – 2022 dall’articolo 1, commi 10 – 15, Legge 30 dicembre 2020 numero 178) alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di contratti a termine) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La misura si concretizza in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di trentasei mesi, con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto i trentasei anni di età.

L’esonero opera, per il biennio 2021 – 2022, nel rispetto del limite annuo di 6 mila euro, elevato dalla Manovra, per l’anno 2023, ad 8 mila euro.

L’operatività dello sgravio è comunque subordinata dall’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Di conseguenza, per la fruibilità dell’esonero (ad oggi bloccato al 30 giugno 2022) si dovrà attendere prima di tutto l’ok della Commissione Ue e, successivamente, le istruzioni operative Inps.

Manovra 2023: esonero contributivo donne

Allo scopo di promuovere l’occupazione del personale femminile, l’articolo 1, comma 298 della Manovra di bilancio estende alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1, Legge 30 dicembre 2020 numero 178 in materia di sgravio eccezionale per il biennio 2021 – 2022 per i datori di lavoro che assumono donne cosiddette svantaggiate.

Di conseguenza, alle aziende spetterà un bonus per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato, nonché per le trasformazioni di un rapporto già agevolato, effettuate nel 2023, che interessano lavoratrici in una delle seguenti condizioni:

  • Donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’esonero spetta in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8 mila euro annui (aumentati rispetto al tetto di 6 mila euro vigente per il biennio 2021 – 2022), per un periodo non superiore a:

  • Dodici mesi, in caso di rapporto a termine;
  • Diciotto mesi, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L’applicazione dello sgravio è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Manovra 2023: Assegno Unico universale

L’articolo 1, comma 357, della Manovra di bilancio ritocca gli importi riconosciuti ai genitori titolari di Assegno unico universale. Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno si applica un incremento del 50%.

L’aumento citato opera anche per i nuclei con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, in presenza di livelli di Isee fino a 40 mila euro. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, è incrementata del 50%.

Paolo Ballanti

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