L’Italia in ritardo sui diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

Con il Regolamento (CE) n. 1371/200, applicabile in tutta l’Unione europea a partire dal 3 dicembre 2009, sono stati disciplinati i diritti per i passeggeri del trasporto ferroviario.

Il regolamento si applica ai viaggi e servizi ferroviari in tutto il territorio dell’Unione, forniti da una o più imprese ferroviarie, titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, e contiene le norme relative alle informazioni che devono essere fornite ai passeggeri, sia in relazione al servizio che ai diritti ad essi spettanti.

In particolare, per i disabili e le persone a mobilità ridotta deve essere garantita l’assistenza e l’accesso ai treni, nonché ai sensi dell’art.25 è previsto il risarcimento per le attrezzature utilizzate per la mobilità o altre attrezzature specifiche e qualora l’impresa ferroviaria sia responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di tali attrezzature non si applicano limiti finanziari.

Particolarmente interessanti per tutti i passeggeri sono gli indennizzi previsti in caso di ritardo dei treni.
La compensazione minima è del 25% del prezzo del biglietto per i ritardi tra una e due ore e del 50% per un ritardo di due ore e oltre.

Tuttavia, il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo, nell’ora di arrivo prevista proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo, è inferiore a 60 minuti.

Ove, invece, sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, sarà superiore a 60 minuti, il regolamento stabilisce che il passeggero può scegliere immediatamente tra ottenere il rimborso del biglietto, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario del passeggero, oppure proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure in una data successiva a discrezione del passeggero.

Qualora non venga rimborsato il biglietto e fermo il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo, la cui entità è determinata dal regolamento stesso in una percentuale del prezzo del biglietto variabile in funzione del ritardo.

Sono, altresì, previste anche delle prestazioni d’assistenza, come l’offerta di un pasto o di bevande gratuite in caso di ritardo di un’ora o più.

Inoltre, se a causa di un ritardo si rendesse necessario un pernottamento in una città, l’impresa ferroviaria deve offrire la sistemazione in un hotel nonché il trasporto tra la stazione e l’albergo.

Ai sensi dell’art.6, gli obblighi nei confronti dei passeggeri disciplinati dal regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o esclusioni, in particolare mediante l’introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto; resta salva la facoltà delle imprese ferroviarie di offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel regolamento.

L’art.27 prescrive l’obbligo per le imprese ferroviarie di istituire un apposito meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento; l’impresa ferroviaria deve, inoltre, assicurare un’ampia diffusione tra i passeggeri delle coordinate del servizio. In particolare, i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta ed entro un mese il destinatario del reclamo deve fornire una risposta motivata.

Ebbene, come sovente accade nel trasporto aereo, anche nel settore ferroviario i tempi di gestione dei reclami inoltrati dai passeggeri non rispettano le previsioni regolamentari e in assenza di un organismo terzo e indipendente i diritti dei passeggeri sono doppiamente violati.

L’Italia avrebbe dovuto, in virtù dell’art.30 del Regolamento, designare uno o più organismi responsabili dell’applicazione del regolamento al fine di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri.

Per questa ragione la Commissione Ue ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia per non aver correttamente e tempestivamente recepito la normativa comunitaria in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

“L’Italia non ha ancora istituito un organismo ufficiale e autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento sul suo territorio, né ha
stabilito norme volte a sanzionare le violazioni della legislazione pertinente. Senza queste due azioni necessarie, i passeggeri che viaggiano in treno in Italia o verso altri paesi dell’Ue non possono far rispettare i loro diritti in caso di problemi”.

In realtà il governo Letta aveva dato il via libera all’Autorità dei trasporti, tra i cui compiti rientra anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

Tuttavia, l’istituzione di tale organo, secondo la Commissione, non ha né la competenza né l’autorità per applicare pienamente le norme sui diritti dei passeggeri.
Sembra che la neo Autorità abbia una competenza generale in materia di trasporti, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato.

Peraltro, diversamente da quanto avvenuto nel settore aereo, laddove con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”, è stato individuato nell’Enac l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004, non è dato rintracciare nell’ambito del trasporto ferroviario e all’interno dei decreti attuativi dell’Autorità alcun riferimento specifico al Regolamento (CE) n. 1371/2007.

Inoltre, l’Italia non ha informato la Commissione Ue sull’organismo che sarebbe stato designato e sulle relative responsabilità.

Così anche l’art. 32 del Regolamento, ai sensi del quale “Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro il 3 giugno 2010 e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito”, è rimasto privo di attuazione.

In un simile contesto l’industria ferroviaria non ha incentivi a rispettare gli obblighi, in assenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del regolamento.

Al momento in Italia non c’è un organismo, equiparabile all’Enac per il trasporto aereo, dotato di tutte le competenze necessarie e indipendente rispetto ai gestori e ai vettori ferroviari, che assolva la funzione di autorità di riferimento per la gestione dei reclami dei passeggeri del trasporto ferroviario.

 

Giuliana Gianna

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