Licenziamento, non sempre una telefonata allunga la vita

Ileana Alesso 04/05/18
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Il signor Z, dipendente di una nota società di telefonia, fa una lunghissima serie di telefonate estranee alle esigenze di servizio tramite un’utenza aziendale e, pertanto, non autorizzate.  La società, dopo aver accertato quanto accaduto e il danno causato dall’uso improprio di uno strumento di lavoro, ben 8.000 euro, licenzia il dipendente per giusta causa.

Il lavoratore impugna avanti al Tribunale di Roma il licenziamento sostenendo di aver fatto tutte le telefonate contestate:
– fuori dall’orario di servizio
– solo per trovare conforto e sostegno da voci amiche in merito a un disagio psicologico vissuto sul posto di lavoro a causa delle condotte vessatorie e mobbizzanti del datore.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma confermano la legittimità del licenziamento. In particolare, la Corte di Appello evidenzia i seguenti motivi:
– non vi è prova di condotte mobbizzanti da parte del datore né di uno stato depressivo del lavoratore tale da poter giustificare le sue condotte illegittime;
– il lavoratore, se realmente affetto da un disagio psicologico, avrebbe dovuto sottoporsi a cure mediche appropriate, non sostituibili dai lunghi colloqui telefonici con “voci amiche”, peraltro effettuati con l’uso, indebito, dei beni del datore di lavoro;
– la gravità dei fatti addebitati è tale da legittimare il licenziamento.

La decisione della Corte d’Appello di Roma è confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3315 del 12 febbraio scorso, che ribadisce i seguenti principi:
– anche volendo ammettere che il lavoratore fosse affetto da depressione, nulla gli avrebbe impedito di ricorrere alle cure del caso;
–  l’uso indebito di mezzi aziendali come il telefono per fini propri e con grave danno economico del datore di lavoro è da ritenersi sempre illegittima, perché contrario alla correttezza e alla buona fede nello svolgimento del rapporto lavorativo; pertanto, il lavoratore non è legittimato ad adottare simili comportamenti neppure in presenza di una situazione particolare fragilità psichica provocata dal datore di lavoro.

Ileana Alesso

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