Cambia (finalmente) la procedibilità del reato di lesioni personali stradali

Massimo Quezel 24/11/22
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Oggigiorno, grazie all’introduzione di sempre più sofisticati sistemi di sicurezza a bordo dei nostri veicoli, i piccoli sinistri che comportano danni soltanto materiali e di scarsa entità sono sempre meno frequenti.

Per tale motivo, gli incidenti stradali che abbiano conseguito danni alla persona, diventano una percentuale sempre più significativa del totale.
Nel nostro ordinamento è prevista, come sappiamo, una tutela ben precisa in ambito civilistico, riguardante la risarcibilità del danni conseguenti a sinistri stradali, non solo grazie alla regola generale prevista dall’art. 2043 (risarcimento per fatto illecito) ma anche da quanto dispone l’art. 2054 (circolazione di veicoli) che, in poche parole, stabiliscono che chi causi ad altri un danno è obbligato a risarcirlo, e che se tale danno si verifica in occasione di uno scontro tra veicoli, la responsabilità dell’accaduto si presume, fino a prova contraria, ugualmente ripartita tra le parti coinvolte.

Nel caso in cui le conseguente lesive riguardino l’integrità psicofisica di una persona, però, il fatto può assumere anche un rilievo sotto il profilo penale.
Esiste infatti una specifica norma del Codice Penale (dettata nell’art. 590bis) che prevede il reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime: “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

Va detto che prima dell’introduzione di questa norma, avvenuta nel 2016, in casi simili trovava già applicazione l’art. 590 del Codice Penale, che prevede il reato di lesioni personali colpose, genericamente intese.

L’art. 590bis ha però introdotto delle pene più severe nel caso in cui la fattispecie si verifichi nell’ambito della circolazione di veicoli, una scelta dettata dalla volontà del Legislatore di arginare la preoccupante frequenza di sinistri causati dai cosiddetti “pirati della strada”. Infatti, a corredo della novità normativa veniva posta anche una serie di possibili circostanze aggravanti legate, in particolare, all’eventuale stato di ebbrezza alcolica o all’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del reo (oltre ad altre situazioni, come l’essere sprovvisti di patente di guida, o l’aver superato del doppio la velocità consentita).

Fino a pochi giorni fa, per tutte le ipotesi di reato di lesioni stradali colpose era prevista la procedibilità d’ufficio, ovvero il procedimento penale aveva inizio automaticamente, senza che fosse necessaria una querela da parte del soggetto offeso.

Una circostanza davvero molto gravosa, con conseguenze il più delle volte eccessivamente punitive nei confronti del conducente del veicolo con torto. Va detto, infatti, che nella maggior parte dei casi chi si macchia di tali reati non è un “pirata della strada” nel senso più odioso del termine, e non incorre nelle aggravanti citate.
Ciononostante, se le conseguenze lesive subite dalla controparte rientravano nella fattispecie delle lesioni gravi o gravissime, a carico del danneggiante scattava automaticamente un procedimento in sede penale.

Va ricordato che per poter parlare di una lesione “grave” è sufficiente una prognosi superiore a quaranta giorni, con obbligo da parte dei medici, in questo caso, di darne comunicazione alla procura. Un onere particolarmente gravoso anche per i medici, soprattutto in considerazione che in molte zone d’Italia si è ritenuto che tale riferimento temporale andasse considerato non soltanto in sede di prime cure, ma che si dovesse conteggiare anche considerando più prognosi successive l’una all’altra.

Il risultato sono stati sei anni in cui tantissimi procedimenti penali sono stati avviati laddove il perseguimento di tali fattispecie di reato non costituiva una reale necessità, esponendo il reo a conseguenze, anche economiche, del tutto ingiustificate, essendo più che sufficiente la tutela garantita al soggetto danneggiato sotto il profilo civilistico.
E’ stato senz’altro anche sulla scorta di tali considerazioni che il Legislatore ha finalmente deciso di rivedere il regime di procedibilità di questo reato.

Infatti, dal 1 novembre 2022, con l’approvazione del decreto legislativo che ha dato attuazione alle Legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) le lesioni stradali personali gravi o gravissime sono diventate procedibili soltanto a querela di parte, restando in vigore la procedibilità d’ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti.

Le nuove disposizioni si applicano anche se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, ma soltanto se il procedimento penale ancora non pende, allora il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con il primo novembre 2022.

Se invece il procedimento penale è già incardinato, allora è il pubblico Ministero a dover informare la persona offesa della possibilità di esercitare il diritto di querelare il soggetto agente del reato, con la precisazione che in questo caso il termine di proposizione decorre dalla data in cui il soggetto interessato viene avvisato.

Si tratta di una riforma che riequilibra una situazione rimasta troppo a lungo decisamente sbilanciata in un eccesso punitivo a carico di chi causa un incidente stradale.
Per quanto un comportamento alla guida debba essere sempre prudente e attento, e ogni norma finalizzata ad incentivare, se non a garantire, che le norme del Codice della Strada vengano sempre osservate trova la sua ragione d’essere nella sacrosanta salvaguardia dell’incolumità di tutti i cittadini, non possiamo dimenticare che stiamo parlando di accadimenti determinati da un atteggiamento soggettivo colposo, non da dolo. Pertanto, a meno che non si verifichino circostanze aggravanti particolarmente significative, criminalizzare in misura eccessiva chi causa un sinistro stradale è, nella maggior parte dei casi, inutile e ingiusto.
 
 

Massimo Quezel

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