La novità più significativa è rappresentata dal fatto che, ai soli fini dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (quindi, anche per l’imposta di registro e le altre imposte indirette), la procedura non è più preclusa al momento della notifica dell’avviso di accertamento.
LA RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente può rettificare le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e di sostituto d’imposta, per correggere errori ed omissioni, con una successiva dichiarazione che può essere presentata fino al 31/12 del quarto anno successivo a quello di avvenuta presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni ma beneficiando del “ravvedimento operoso”, istituto per il quale la misura della riduzione delle sanzioni è applicata in relazione ai tempi del ritardo della regolarizzazione.
LA NUOVA MAPPA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Regolarizzazione | Nuova sanzione | Vecchia sanzione |
Mancato pagamento se eseguito:
Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la dichiarazione integrativa è presentata:
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0,2% per ogni giorno di ritardo
3% 3,75%
11,11%
1/9 |
0,2% per ogni giorno di ritardo
3% 3,75%
3,75%
1/8 |
Successivamente ma entro il termine di presentazione della dichiarazione:a) relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa
b) relativa all’anno successivo a quello della violazione ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo c) oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della violazione Omessa dichiarazione regolarizzata:
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1/9
100%
100%
1/8
100% |
1/8
1/7 (a)(b)
1/6 (a)(c)
1/8
100% |
(a) La riduzione si applica soltanto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
(b) Se non è prevista la dichiarazione il termine entro il quale può essere eseguita la regolarizzazione è di due anni decorrenti dalla data dell’omissione;
(c) La sanzione ridotta va conteggiata se sono decorsi due anni dall’omissione, in assenza dichiarazione.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia entrate, la regolarizzazione è ammessa fino al momento della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni ( c.d. “avvisi bonari”) recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR. 29/9/1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
La disciplina resta invariata per le irregolarità riferite agli omessi o ritardati pagamenti e nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione, se contenuta entro il termine di 90 giorni dalla scadenza.
Ovviamente, il beneficio è subordinato all’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Va disciplina ha per oggetto soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate per cui ne sono esclusi quelli amministrati dall’Agenzia delle dogane, dagli enti locali e altri enti impositori.
Il beneficio non è applicabile, sempre per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, solo se è avvenuta la notifica di atti di liquidazione e di accertamento. Pertanto, il contribuente può correggere l’errore anche in presenza di un processo verbale di constatazione (considerando, quindi, i rilievi ivi evidenziati) o se sono stati notificati agli “avvisi bonari”. Correlativamente, sono stati abrogati l’articolo 5-bis e i commi da 1-bis a 1-quinquies (adesione integrale delle risultanze contenute nei verbali di constatazione o dell’invito al contraddittorio) e l’articolo 15, comma 2-bis (definizione per omessa impugnazione) del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218, che permettono, alle condizioni specifiche previste, la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, relativamente agli atti consegnati fino al 31/12/2015.
GLI EFFETTI DERIVATI
La presentazione della dichiarazione integrativa esplica i suoi effetti anche sui termini previsti in materia di accertamento.
I termini di accertamento e riscossione
Atto |
Termine per l’accertamento |
Cartella di pagamento derivante:
– della dichiarazione – della dichiarazione integrativa, limitatamente all’integrazione
– della dichiarazione – della dichiarazione integrativa, limitatamente all’integrazione Avviso di accertamento relativo:
Atti soggetti all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni:
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31/12 del terzo anno successivo alla presentazione; 31/12 del terzo anno successivo alla presentazione;
31/12 del quarto anno successivo alla presentazione; 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione;
31/12 del quarto anno successivo alla presentazione; 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione;
entro due anni dal pagamento dell’imposta principale; entro due anni dal pagamento dell’imposta integrativa. |
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