Trasferimento: cosa prevede la Legge 104?
Questa previsione era già stata introdotta dalla Legge 104/1992, la legge-quadro in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili e, congiuntamente, dei parenti che se ne prendono cura.
Infatti, all’art. 33 della stessa, è previsto che il genitore o il familiare convivente con un parente entro il terzo grado handicappato, che lo assista con continuità, ha diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” e “non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”.
Ma qual è l’innovazione della sentenza della Cassazione?
La grande novità introdotta dai giudici della Corte riguarda i requisiti con cui poter accedere al trattamento riservato dalla Legge 104 ai familiari di disabili: in particolare, se fino ad ora, per esercitare tale diritto, era necessario che fosse intervenuto un riconoscimento della disabilità come grave, dal 12 dicembre non sarà più richiesto. Infatti, il diritto è stato riconosciuto ai parenti in questione indipendentemente dal grado di gravità dell’handicap.
L’unico caso in cui rimarrà possibile il trasferimento da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente sarà quello di comprovati motivi gravi ed urgenti.
Il caso
Una dipendente rifiuta il trasferimento in altra sede imposto dal proprio datore di lavoro, ed è per questo licenziata. La lavoratrice aveva opposto rifiuto in quanto assisteva la madre disabile, ma a quest’ultima non era ancora stato riconosciuto ufficialmente un handicap grave.
La Suprema Corte ha ritenuto che anche in questo caso il trasferimento sia stato illegittimo.
Ciò è stato possibile grazie all’ambiguità del testo di legge, suscettibile di diverse interpretazioni: nel tempo, la giurisprudenza si è orientata nel riconoscere l’estensibilità del diritto in questione anche ai familiari di disabili non gravi. La gravità, infatti, non deve essere stabilita in relazione allo stato di salute del soggetto, ma “in funzione della tutela della sua persona”.
LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI
Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” – volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.
Giammatteo Rizzonelli – Piero Bertolaso Brisotto | 2017 Maggioli Editore
26.00 € 24.70 €
La certificazione della disabilità
L’aspetto ancora più sorprendente, che fa sì che questo caso venga aggiunto a quelli in cui la giurisprudenza crea diritto, consiste nel fatto che l’istanza della lavoratrice è stata accolta, nonostante non gli fossero stati ancora riconosciuti i benefici attribuiti dalla Legge 104.
- Potrebbe interessarti anche: Legge 104 ed esenzione dal bollo auto
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento