Lavoro, le ultime novità sul tirocinio formativo

Daria Mignacca 07/02/18
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Il passaggio dal mondo scolastico/universitario al mondo del lavoro è da sempre una tappa particolarmente delicata ed insidiosa per chi aspira ad una determinata professione, soprattutto quando il posto di lavoro tanto desiderato richiede conoscenze specifiche o una particolare esperienza di settore.

Proprio al fine di “accompagnare” gli studenti nell’ambito lavorativo, il legislatore prevede i c.d. contratti di tirocinio o stage formativo non curriculari, recentemente riformati dalla legge 148 del 2011.

Per comprendere bene quali sono le previsioni in merito a questo argomento, occorre innanzitutto spiegare cosa sono i tirocini formativi e gli stage: sono dei contratti di durata massima pari a 6 mesi (proroghe comprese), riservati in via esclusiva a neo diplomati e neolaureati entro al massimo un anno dal conseguimento del titolo di studio.

La Conferenza Stato Regioni e Province autonome, al fine di disciplinare in modo il più possibile uniforme questi contratti, ha provveduto ad emanare delle Linee guida che stabiliscono delle procedure standard e dei minimi qualitativi uguali per tutto il Paese.

Cosa prevedono le Linee guida per i tirocini formativi

Tra gli aspetti maggiormente interessanti delle suddette Linee guida, rientra senza dubbio il riconoscimento di uno stipendio minimo per le attività svolte dagli stagisti, che non possono più essere svolte a titolo gratuito, pena una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro per le aziende e imprese che si avvalgono di tirocinanti senza compenso.

In caso di tirocini attivati nei confronti di precettori di ammortizzatori sociali, però, l’indennità di partecipazione allo stage non va erogata.

Tale indennità, dal punto di vista fiscale, è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, ma dal momento che non si tratta di una vera e propria attività lavorativa, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dallo stagista.

Orbene, i datori di lavoro devono tenere presente che, oltre al fatto che lo stagista o tirocinante non può usufruire di questo tipo di contratto nel caso in cui non ci sia bisogno di un periodo di formazione preliminare e non può sostituire un lavoratore a termine nei periodi di massima produttività o assente per ferie, malattia o maternità, è prevista la corresponsione dell’indennità minima garantita a tutti i tirocinanti (di importo non inferiore ai 300 euro lordi mensili).

Un altro aspetto fondamentale riguarda il fatto che è previsto un numero massimo di tirocinanti in ogni azienda: uno stagista per imprese fino a cinque addetti a tempo indeterminato, due stagisti per imprese che hanno tra i sei e i venti dipendenti a tempo indeterminato, e per quelle che invece hanno oltre i venti dipendenti, i tirocinanti non possono superare il 10% dei lavoratori assunti tempo indeterminato.

Quanto durano i contratti di tirocinio formativo?

Ma veniamo ora al tema della durata di questi contratti. Va preliminarmente specificato che sono previsti diversi periodi di durata a seconda del tipo di esperienza che ci si accinge a fare: se si vuole svolgere un tirocinio formativo e di orientamento, la durata massima non potrà superare i sei mesi.

Se invece si svolgerà un tirocinio di inserimento e reinserimento al lavoro, la durata non potrà superare i dodici mesi. Questo tipo di tirocinio è previsto a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati, ed è disciplinato integralmente dalle Regioni.

Se parliamo, poi, di tirocini a favore dei soggetti svantaggiati, il periodo non sarà superiore a dodici mesi, ma nel caso dei disabili non più di 24 mesi.

Vi è, tuttavia, un solo caso in cui è possibile superare i suddetti limiti di durata: quando il tirocinante, durante lo stage, sospende il percorso formativo per maternità o malattia prolungata che determinano l’assenza per la metà o superiore ad un terzo del tirocinio.

Se, poi, si volesse sospendere o interrompere l’esperienza, bisogna tenere presenti questi limiti: per richiedere la sospensione è necessario versare in una situazione legata a ragioni inerenti l’organizzazione aziendale (ad esempio la chiusura per ferie), a malattie gravi o a maternità.

Per l’interruzione, invece, che determina la conclusione anticipata e definitiva del tirocinio, è sufficiente la richiesta proveniente da qualunque delle tre parti firmatarie della convenzione, ma qualora la decisione di recedere dal contratto di stage sia dell’azienda o dell’ente promotore, l’interruzione deve essere giustificata da motivi importanti e oggettivi, mentre lo stagista può interrompere il tirocinio in qualunque momento.

Come funziona il tirocinio formativo?

Venendo, ora, all’aspetto inerente il funzionamento vero e proprio dello stage, occorre dire che questo viene attivato in base ad una convenzione tra ente promotore (scuola, università, centri per l’impiego, consulenti del lavoro, ecc…) e soggetto ospitante (imprese, studi professionali, cooperative, enti pubblici, ecc…).

Al primo spetta il compito di organizzare il tirocinio, mentre al secondo quello di permettere lo svolgimento “fisico” dello stage.

Ogni tirocinio prevede quindi un progetto formativo, stilato secondo le Linee guida di cui abbiamo parlato, e contenente tutti i dettagli del rapporto di lavoro (orario, durata, compenso, obblighi e obiettivi, assicurazione INAIL, ecc…).

Ovviamente, tutto ciò implica la necessaria presenza di un tutor o comunque di un referente che seguirà il tirocinante durante la sua esperienza.

Dal punto di vista formale, quindi, il contratto di stage è un documento formulato in due parti: la convenzione stipulata dall’azienda ospitante con un ente promotore e contenente tutti i dettagli visti, ed il progetto formativo individuale che contiene i dettagli relativi al percorso formativo dello stagista, ovvero i nominativi dei tre soggetti coinvolti (tirocinante, azienda, ente promotore), dei tutor designati, data di inizio, durata, rimborso previsto, attività, sede e orari di svolgimento, obiettivi, ecc…

Al termine dello stage, se il tirocinante ha frequentato il 70% del corso e ottiene una valutazione positiva circa le competenze acquisite, riceve il riconoscimento dell’attività svolta e delle competenze acquisite, con la relativa qualifica da registrare sul libretto formativo del cittadino.

Va rammentato, da ultimo, che non rientrano nelle Linee guida i tirocini curriculari, (dal momento che sono intesi come esperienze all’interno del percorso scolastico), il praticantato professionale per l’acceso agli ordini professionali, i tirocini organizzati in ambito comunitario, quelli per extracomunitari ed i tirocini estivi.

 

Daria Mignacca

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