Lavoro notturno: obblighi, regole e ultimi chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro

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Quando un lavoratore è considerato “lavoratore notturno”? Quali sono gli obblighi e le regole da rispettare? I lavoratori notturni sono soggetti a regole speciali rispetto ai lavoratori diurni? Se sì, quali? A queste e a molte altre domande ha risposto l’INL, con la Nota n. 1050 del 26 novembre 2020. Nel documento di prassi, infatti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione di “lavoratore notturno”, anche in riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva.

In particolare, in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In quest’ultimo caso, al contratto collettivo è demandata l’individuazione:

  • sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege);
  • sia del numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”.

Ma andiamo in ordine e vediamo gli ultimi chiarimenti dell’INL in materia di “lavoro notturno”.

Lavoro notturno: arco temporale del periodo notturno

L’art. 1, co, 2 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il “periodo notturno”. Trattasi, in particolare, di un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5:00 del mattino.

Ai fini della individuazione delle 7 ore consecutive di lavoro bisogna fare riferimento all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale. In particolare, secondo l’art. 1, co. 2 del D.Lgs n. 66/2003 il periodo potrà iniziare a decorrere:

  • dalle ore 22:00 (con conclusione alle ore 5:00);
  • dalle ore 23:00 (con conclusione alle ore 6:00);
  • dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7:00).

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Lavoro notturno: campo di applicazione

Per lavoratore notturno s’intende:

  • qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  • qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva è considerato “lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Attenzione però, il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Quindi, riepilogando:

  • è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno;
  • in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno;
  • in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo.

In quest’ultimo caso, al contratto collettivo è demandata l’individuazione:

  • sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege);
  • sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”.

Lavoro notturno: obblighi di comunicazione

Si ricorda, al riguardo, che l’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi:

  • dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa;

ovvero,

  • dalla consultazione con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato.

La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di 7 giorni.

Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di informare per iscritto l’ITL, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.

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Lavoro notturno: limitazioni

Si rammenta, altresì, che esistono delle limitazioni al “lavoro notturno”. Infatti, l’inidoneità al lavoro notturno deve essere precedentemente accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, i contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno.

In particolare, è in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24:00 alle ore 6:00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
  • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Lavoro notturno: chiarimenti dell’INL

Qual è la definizione di “lavoratore notturno” laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma, senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “notturno”?

In tal caso, troverà applicazione la disciplina normativa, ossia 3 ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno.

E se la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri, ossia giornaliero e annuale?

Ebbene, ai fini della definizione di “lavoratore notturno”, il secondo parametro dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore, ossia 3 ore giornaliere o 80 giorni l’anno.

>> Scarica la nota INL 1050 del 26 novembre 2020

 

Daniele Bonaddio

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