La riparametrazione nei contratti ad evidenza pubblica

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Nell’ambito dei contratti ad evidenza pubblica, uno dei problemi di interpretazione sorti con l’entrata in vigore del DPR 5.10.2010 n. 207 è certamente quello dell’obbligatorietà o meno dell’applicazione dei metodi di calcolo previsti dal relativo Allegato “P” (Contratti relativi a forniture e altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa.)

L’Allegato “P” sopra citato prevede che i metodi di calcolo in esso disciplinati, possano essere utilizzati “a scelta della stazione appaltante” la quale è tenuta ad indicare nella documentazione di gara il metodo prescelto tra quelli in esso indicati.

La norma però, dopo aver lasciato alla stazione appaltante una discrezionalità nella scelta del metodo di calcolo, prosegue disciplinando la c.d. riparametrazione che consiste nel trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In tal modo si attribuisce alla migliore offerta il punteggio massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.

L’applicazione della sopra detta riparametrazione, per come declinata dalla norma, risulta essere un’applicazione certamente obbligatoria.

L’obbligatorietà si deduce anche dal combinato disposto di quanto previsto nell’Allegato “P” al Regolamento con l’art. 283 comma 2 dello stesso Regolamento. L’art. 283, infatti, stabilisce che la Commissione valuta le offerte e assegna i relativi punteggi applicando i criteri e le formule secondo quanto previsto nell’Allegato “P”.

Dunque la stazione appaltante effettua la scelta del metodo di calcolo da inserire nella documentazione di gara e, successivamente, la Commissione, valutate le offerte tecniche ed assegnati i relativi punteggi, effettua la riparametrazione così come previsto nell’Allegato “P”.

Quello che la norma stabilisce, indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto dalla stazione appaltante, è di attribuire all’offerta tecnica e qualitativa più favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel bando.

Sul punto si è espressa anche l’AVCP con Determinazione del 24.11.2011 (“Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”) laddove ha affrontato la questione della riparametrazione sostenendo che, ove alla migliore offerta sul piano della qualità non venisse attribuito il coefficiente uno verrebbe alterato il rapporto qualità/prezzo stabilito dalla stazione appaltante nel bando e di fatto aumenterebbe, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante.

La riparametrazione risponde, dunque, all’esigenza di garantire il rispetto di un rapporto invariabile tra prezzo e qualità.

Altro interessante concetto introdotto nel testo dell’ AVCP è che il giudizio della Commissione non è da considerare un giudizio di tipo assoluto bensì di tipo relativo, nel senso che il massimo punteggio non vuol dire che l’offerta oggetto di valutazione sia la migliore offerta in assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione.

Il punto in cui l’interpretazione dell’AVCP va oltre rispetto a quanto si evince dalle stesse norme, è nel ribadire che del metodo della riparametrazione va tenuto conto anche nel momento della valutazione dell’anomalia.

In sostanza l’AVCP sostiene che riparametrare l’offerta migliore ad un coefficiente pari ad uno e, conseguentemente, tramite proporzione lineare le altre offerte, “risulta essere il metodo migliore anche per la valutazione dell’anomalia in quanto, a monte, una valutazione di tipo assoluto permetterebbe alla commissione di eluderla già in fase di esame delle offerte tecniche potendo la stessa optare per valutazioni che cadano tutte al di sotto della soglia prevista dall’art. 86 comma 2 del Codice.”

Le motivazioni date dall’AVCP, a seguito delle quali la riparametrazione va fatta prima della verifica dell’anomalia, appaiono più che giustificate.

Tuttavia, l’applicazione di tale interpretazione fa si che le offerte risultino anomale con maggiore probabilità, con la conseguenza di un importante aggravio del procedimento di gara per la stazione appaltante che dovrà dar corso alla procedura di verifica dell’anomalia.

Quest’ultima, infatti, si troverà a dover valutare la congruità o meno di offerte che ricadono in anomalia solo perché sulle stesse è stato applicato il calcolo della riparametrazione e non per un effettivo giudizio operato dalla commissione.

Anche le stesse giustificazioni previste dall’art. 86 saranno prodotte in relazione ad offerte che in realtà, sulla base di un giudizio reale della commissione, non rientrerebbero nella soglia dell’anomalia.

Da qui il dubbio, a parere di chi scrive, sull’applicazione della riparametrazione prima del calcolo dell’anomalia.

 

Giuseppina Squillace

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