La qualificazione giuridica del contratto di sviluppo del software

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Il contratto di sviluppo software è uno schema negoziale creato dall’autonomia negoziale per soddisfare l’esigenza dell’utente di acquisire la possibilità di utilizzare un programma diverso da quelli standardizzati, al fine di realizzare specifiche e particolari esigenze.

La qualificazione giuridica della figura in esame dipende dalla natura del soggetto che viene incaricato dello sviluppo del programma, potendo a sua scelta l’utente rivolgersi ad un imprenditore, ed in tal caso si realizzerà un contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.) ovvero ad un professionista ed in tal caso verrà concluso un contratto d’opera (art. 2222 c.c.).

La prestazione oggetto dell’accordo sarà in ogni caso l’analisi delle esigenze di programmazione ed elaborazione del committente e la progettazione e lo sviluppo di un software idoneo a soddisfarle. Tuttavia la diversa qualificazione del contratto incide sul regime di responsabilità del fornitore.

Nel caso in cui si tratti di contratto di appalto, l’imprenditore, che conta sulla personale organizzazione dei mezzi necessari e quindi su una totale autonomia nello svolgimento del servizio da parte dei propri collaboratori, assume un obbligo di risultato e quindi deve assicurare la rispondenza del software realizzato alle specifiche esigenze tecniche e funzionali che il committente dovrà aver precisato nel contratto, con applicazione della garanzia per vizi e difformità ex artt. 1667-1668 c.c.

Nel caso in cui si tratti di contratto di opera, il professionista si impegna a svolgere personalmente (“con lavoro prevalentemente proprio”) il servizio richiesto, ma l’obbligazione sarà di mezzi e la responsabilità del fornitore sarà contenuta entro i limiti di cui all’art. 2236 c.c.

Vale per entrambe le figure il principio secondo il quale lo sviluppo del software comporta, in considerazione della stessa natura della prestazione pattuita, la necessità di una stretta collaborazione tra committente e fornitore: il primo deve rappresentare correttamente le proprie esigenze ed i problemi di carattere tecnico-gestionale che il software è destinato a gestire su base informatizzata; il secondo deve fornire soluzioni idonee a soddisfare nella maniera migliore le esigenze del committente. E’ stato correttamente sottolineato che questa stretta interrelazione tra le due parti comporta delicati problemi in ordine alla ripartizione delle responsabilità per le scelte effettuate ed ai diritti di sfruttamento economico dei programmi sviluppati.

Invero, in presenza di carenze funzionali del programma elaborato, si dovrà di volta in volta stabilire a quali dei due contraenti, che hanno dovuto necessariamente collaborare, le carenze siano imputabili e nella prassi la soluzione può profilarsi molto difficile. La dottrina fa riferimento al caso del fornitore, che non si è sufficientemente preoccupato della rispondenza del risultato dell’attività di sviluppo alle specifiche esigenze del committente, ponendolo in alternativa al caso del medesimo committente, che non ha descritto con adeguata chiarezza e precisione le proprie specifiche necessità ed obiettivi, ovvero aspetti tecnici intrinseci alla sua attività. Tuttavia è ben possibile che i due profili di responsabilità coesistano e che si debba valutare la sussistenza di una maggiore o minore incidenza dei comportamenti colposi di ciascuno dei contraenti. Nello svolgere tale verifica naturalmente dovranno incidere le specifiche competenze di ciascuna delle parti contraenti, rientrando, a nostro avviso, nell’ambito del dovere di diligenza del professionista richiedere ulteriori dettagli e chiarimenti all’utente che, per carenza di adeguate cognizioni tecniche, non si sia espresso in termini esaurienti.

Con riguardo alla titolarità dei diritti sui programmi sviluppati, è certamente configurabile un conflitto tra gli interessi dell’utente-committente e quelli dello sviluppatore-appaltatore.

Il primo cercherà, come è ovvio, di acquisire un diritto di esclusiva sul software e ciò per due ordini di motivi, ovvero per garantire il possibile recupero di una parte degli investimenti impegnati nella commessa, concedendo in licenza a terzi i diritti d’uso sul software sviluppato, e per avvalersi in via esclusiva del vantaggio competitivo offerto dalle soluzioni sviluppate per gestire la sua attività.

La software house-appaltatore, per altro verso, cercherà di sfruttare economicamente le conoscenze acquisite nella complessa attività di programmazione svolta per conto del primo, utilizzandole come base per mettere a punto soluzioni da commercializzare e proporre ad altri soggetti.

Secondo la normativa dettata dal codice, espressamente in materia di appalto, la proprietà dell’opera si trasferisce al committente con la accettazione e la consegna. Tuttavia tale regola deve essere coordinata con le disposizioni introdotte dal D.lgs. 518/92, che stabiliscono in via originaria la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del programma all’autore e, nell’ipotesi in cui il programma sia creato dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, allo stesso datore di lavoro.

Da tale quadro normativo si desume che il committente, qualora abbia partecipato allo sviluppo del software non solo fornendo dati ma suggerendo soluzioni, può definirsi coautore, ma negli altri casi la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del programma messo a punto su specifica commessa dalla software house fa capo per legge a quest’ultima, che potrà disporre in via esclusiva di tutte le attività riservate di cui all’art. 64-bis della legge sul diritto d’autore.

Nulla vieta che le parti dispongano espressamente in maniera diversa nel regolamento contrattuale ed infatti nei formulari diffusi sul mercato questo specifico aspetto non manca di essere disciplinato. Le regole dettate tra le parti variano a seconda della natura del software e della forza contrattuale di ciascuna parte e, quindi, talvolta si prevede che la titolarità dei diritti di sfruttamento economico del software faccia capo al committente, al quale viene conferita una licenza esclusiva; altre volte al committente è riservato esclusivamente un diritto d’uso sul software sviluppato, la cui titolarità resta in capo all’appaltatore; altre volte, ancora, si stabilisce la contitolarità quanto all’utilizzo interno, prevedendo invece il pagamento reciproco di royalties per lo sfruttamento di natura commerciale. Specifiche clausole disciplinano, inoltre, i diritti sul know how e sulle eventuali invenzioni che siano state elaborate in connessione con la prestazione di servizi.

Al contratto di sviluppo software, quale che sia la natura giuridica, accedono poi obblighi reciproci di segretezza, con riguardo alle informazioni cui le parti dovessero avere accesso in ragione della esecuzione del contratto.

Michele Iaselli

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