La legge di stabilità modifica anche il codice della strada

Redazione 02/01/14
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Com’è noto, la nuova legge di stabilità , approvata dal Senato il 23 Dicembre u.s., entra in vigore il 1° gennaio 2014. L’intero pacchetto, che si compone di un’ unico articolo e di 749 commi, apporta modifiche, dirette ed indirette, anche alle norme del codice della strada.
A tal proposito si segnalano:
• l’introduzione dell’ ARCHIVIO UNICO TELEMATICO PRA-MOTORIZZAZIONE, che avverrà a mezzo di uno o più regolamenti (da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988) e con procedure e provvedimenti attuativi a cura del Ministero dei Trasporti;
• la RICOGNIZIONE DEI VEICOLI GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE AUTORIZZATE, da parte delle Prefetture e la formazione di un ELENCO PROVINCIALE, che sarà pubblicato entro 60 gg. nel sito della Prefettura dalla quale il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell’articolo 196, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, potranno assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato. In caso di mancata assunzione della custodia da parte dei soggetti sopra indicati, si procederà all’alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione;
• la DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, spettanti a Enti proprietari delle strade, anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso la modifica dell’art. 7 del C.d.S. ;
• la TRASFORMAZIONE IN VEICOLI ELETTRICI DEI VEICOLI DI CATEGORIA M. A tal proposito all’articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».

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