Iva di gruppo: liquidazione e versamento dell’acconto

Si considera gruppo di imprese quella entità nella quale una pluralità di imprese, in genere autonome dal punto di vista giuridico ed economico, sono sottoposte alla direzione di una impresa che svolge le vesti della capogruppo: dal punto di vista dei rapporti con il fisco, e con riferimento alla liquidazione Iva, il gruppo assume invece una propria autonomia fiscale.

La disciplina della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è contenuta nell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, (cd. Decreto Iva), le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. 13 dicembre 1979, modificato successivamente dal D.M. 13 febbraio 2017.

Il Decreto Iva accoglie quanto previsto dalla direttiva 77/388/CE (c.d. “VI Direttiva CEE”) che consente agli Stati membri di prevedere la soggettività passiva dei gruppi di imprese legati da particolari vincoli partecipativi e che, dunque, possono compensare le proprie posizioni creditorie e debitorie determinando un’unica posizione nei confronti dell’Erario.

Con riferimento alla liquidazione Iva di gruppo, e al successivo versamento dell’acconto annuale, l’Agenzia delle Entrate di recente, ha fornito alcuni chiarimenti in merito. In generale la determinazione e il versamento dell’acconto annuale, deve essere effettuato dalla società controllante, sulla base degli importi che vengono comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura.

Liquidazione Iva di gruppo: il calcolo dell’acconto

A seguito della richiesta sulla corretta modalità di calcolo dell’acconto nella procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, viene rappresentato all’Agenzia delle Entrate il seguente esempio.

La società controllante, partecipa alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con la società controllata.

Nell’ambito di tale procedura:

  • le controllante, esegue le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, e trasferisce eccedenze debitorie;
  • la controllata esegue le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, e trasferisce eccedenze creditorie.

Il dubbio sulla corretta determinazione dell’acconto origina dal fatto che la controllante (diversamente dalla controllata), è tenuta a determinare l’acconto Iva in base al metodo di cui all’articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, (metodo “storico speciale”), perché rientra tra i contribuenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze n. 370 e 366 del 24 ottobre 2000, “che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”.

Si ricorda che ai fini dell’individuazione del limite di due milioni di euro, occorre tenere conto dei seguenti versamenti effettuati nell’anno solare precedente:

  • versamenti relativi all’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche;
  • eventuali versamenti integrativi afferenti i versamenti di cui al punto precedente operati a norma dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997;
  • versamento relativo al quarto trimestre dell’anno precedente.

Ai fini della individuazione dell’imposta versata nell’anno solare precedente, nonché ai fini della base di commisurazione dell’acconto, deve comunque tenersi conto anche dell’Iva a debito assolta mediante compensazione.

Sempre ai suddetti fini, deve tenersi conto, inoltre, dell’imposta a debito non versata dalle società  controllate, ma da queste trasferita alla società controllante tenuta ad effettuare il versamento dell’acconto per l’intero gruppo di società  nell’ambito della particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui al D.M. del 13 dicembre 1979.

La società controllante determina l’acconto dovuto dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, nella misura del 97% dell’importo corrispondente alla media dei debiti trasferiti alla procedura per i primi tre trimestri dell’anno 2019, cui l’acconto si riferisce, e senza considerare ne le posizioni creditorie della controllata, ne l’eccedenza di credito che emerge dalla dichiarazione Iva annuale per l’anno precedente rispetto a quello dell’acconto.

Liquidazione Iva di gruppo: la soluzione indicata dall’Agenzia

Nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, l’Agenzia conferma che la determinazione ed il successivo versamento dell’acconto annuale, deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi che vengono comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa.

Tali importi:

  • possono essere calcolati secondo uno dei metodi di cui all’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 (“storico”, “previsionale” o “effettivo”);
  • devono essere determinati secondo il metodo di cui all’articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 (“storico speciale”) da quelle società che “nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”.

Per l’individuazione dell’imposta versata nell’anno solare precedente, e ai fini della base di commisurazione dell’acconto, si deve tenere conto, dell’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante.  Inoltre in alternativa al metodo “storico speciale” è comunque consentito l’utilizzo del metodo di calcolo “effettivo” .

Successivamente al trasferimento da parte delle società del gruppo delle risultanze come in precedenza determinate, la controllante deve provvedere a:

  • calcolare l’acconto nella misura dell’88% della somma algebrica dei dati trasferiti dalle società che applicano il metodo “storico” o “previsionale”;
  • sommare detto importo con quello dell’acconto trasferito dalle società obbligate alla determinazione del medesimo, col metodo “storico speciale”;
  • versare il risultato della suddetta somma.

Nel caso specifico, per l’acconto il 2019, la controllante deve determinare l’acconto del gruppo:

  • calcolando l’acconto dalla stessa dovuto nella misura del 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);
  • calcolando l’acconto dovuto dalla controllata nella misura dell’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”), anche nella ipotesi in cui tale società evidenzi come dato storico o previsionale un importo a credito.

Infine si dovranno sommare i suddetti importi ed effettuare il versamento.

Giuseppe Moschella

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