Il presente articolo è firmato da Barbara Weisz, autrice del volume in corso di pubblicazione per Maggioli Editore: “Guida al nuovo ISEE. Le novità per famiglie, enti pubblici e amministrazioni locali”.
In Modello Mini, in realtà, si compone di due moduli:
MB.1: dati anagrafici e relativi alla casa di abitazione dell’intero nucleo familiare.
FC.1: se ne compila uno per ogni componente del nucleo familiare segnato nel modulo MB.1., con i dati su patrimonio mobiliare, immobiliare, redditi.
Ci sono poi altri sei moduli, ognuno dei quali è dedicato a una situazione particolare:
MB.2: si compila solo per prestazioni al diritto allo studio universitario e prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi fra loro.
Modulo MB.3: si compila solo per prestazioni socio-sanitarie residenziali.
Modulo MB.1rid: si può compilare in alternativa al modulo MB1, quando il nucleo familiare è ristretto (beneficiario, coniuge e figli), per prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni.
Modulo FC.2: si compila se nel ucleo familiare ci sono persone con disabilità e/o non autosufficienti.
Modulo FC.3: se nel nucleo familiare ci sono persone esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, o in caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.
Modulo FC.4: serve per il cacolo della componente aggiuntiva (ad esempio, il genitore non convivente), per chiedere prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario) e prestazioni per minorenni o universitarie in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).
Il dichiarante presenta sempre i due moduli del Modello Mini e in più gli eventuali altri moduli necessari all’ente erogatore, al Comune, al Caf o direttamente all’INPS. Sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente, e di quelle presenti nell’anagrafe tributaria e negli archici INPS, l’istituto di previdenza calcola l’ISEE, e lo comunica al dichiarante attraverso l’indirizzo di posta elettronica contenuto nella DSU o attraverso il CAF o l’ente a cui è stata presentata la DSU. La dichiarazione vale fino al 15 gennaio dell’anno seguente a quello in cui è avvenuta.
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