Intestazione provvisoria dei veicoli

Scarica PDF Stampa

Nell’autunno dello scorso anno la news sulle intestazioni fittizie dei veicoli a fatto scrivere molti articoli, poi a sancire ufficialmente la annientamento sono intervenute le sentenze del Tar del Lazio.

Ma andiamo con ordine. La norma che impone detto “obbligo” è contenuta all’art.  94-bis del c.d.s., che prevede il divieto di intestazione fittizia dei veicoli

1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

È opportuno in questa sede ricordare che venne inserito ex novo nel Codice della strada dall’articolo 12 della legge 120/2010, per contrastare il pericoloso fenomeno delle intestazioni fittizie di autoveicoli.

La sanzione amministrativa è quella dettata dall’art. 94 comma 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Al successivo comma 5, è previsto che la carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei comma 4 e 4 bis ed è inviata all’ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

Il TAR Lazio con ordinanza nr 6056 del 28.11.2014 ha sospeso l’efficacia di una parte della circolare del ministero dei trasporti del 10 luglio 2014 che di fatto dava il via libera alla riforma introdotta dall’art. 94/4-bis del codice stradale. In particolare sono state sospese le disposizioni relative al noleggio auto senza conducente.

Per questa tipologia di locazione (nota come noleggio a lungo termine) la questione era già particolarmente semplificata. Bastava infatti aggiornare il CED della motorizzazione con i dati dell’utilizzatore compilando un modulo ad hoc e versando 9 euro di diritti di motorizzazione. Questa novella però non è piaciuta alle imprese di noleggio che hanno proposto ricorso al Tar ottenendo la sospensiva delle pagine 16 e 17 della circolare.

Successivamente è intervenuto il Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015, al fine di dare un chiarimento alla fattispecie legislativa.

In essa si legge: le citate ordinanze, emesse nell’ambito di un ricorso giurisprudenziale promosso avverso la predetta circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, hanno l’effetto di sospendere cautelativamente, in attesa della definizione del giudizio di merito, l’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di annotazione delle generalità dell’utilizzatore limitatamente ai veicoli in locazioni per periodi superiori a 30 (trenta) giorni. Per effetto delle ordinanze citate e diano a completa definizione del giudizio amministrativo, le disposizioni dell’art. 94 comma 4bis del C.d.S. non potranno trovare applicazione, neanche per i profili sanzionatori correlati, nei confronti degli utilizzatori dei veicoli in locazione. Infatti, a seguito della pronuncia di sospensiva del TAR, pur essendo rimasto inalterato il quadro normativo e regolamentare, di fatto, al momento, non è attuabile l’adempimento degli obblighi di annotazione dell’utilizzatore temporaneo da parte degli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la mancanza delle procedure operative.

In attesa dell’esito del giudizio amministrativo, nell’attività di controllo, si dovranno pertanto tenere in considerazione gli effetti delle predetta ordinanza ad astenersi dal contestare le violazioni dell’art. 94 comma 4 bis C.d.S. nei confronti degli utilizzatori di veicoli in locazione. Restano, invece, pienamente operative le altre istruzioni fornite dalla circolare impugnata relative all’applicazione della richiamata disposizione del Codice nei restati casi previsti dall’art. 94 comma 4 bis.

Redazione MotoriOggi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento