Installare condizionatori in condominio? Sì, ma ci sono nuove regole

Redazione 15/07/13
Condominio e condizionatori: due realtà inconciliabili? No, se ci si attiene a specifiche precauzioni. La prima categoria di difficoltà attiene all’installazione dei condizionatori nella facciata dell’edificio condominiale. La legge di riforma (legge n. 220/2012), al riguardo, ha inserito a pieno titolo la facciata nella più ampia categoria delle parti comuni di proprietà di tutti i condomini. L’antica questione  dell’impatto visivo che il manufatto di condizionamento può comportare sul decoro dello stabile non riguarda, però, esclusivamente la parte esterna dell’edificio, coinvolgendo altresì altre parti comuni del condominio.

La Cassazione, con la sentenza del 13 maggio 2013 n. 11386, ad esempio, ha condannato due condomini a rimuovere due impianti posizionati nell’androne del fabbricato in ragione del fatto che quest’ultimo, oltre ad essere destinato al libero transito dall’esterno verso il cortile interno del comprensorio, serve a preservare il decoro in riferimento all’ingresso stesso a prescindere dalle condizioni estetiche. Il concetto di decoro architettonico coincide con l’insieme di tutte le strutture che contraddistinguono esteticamente l’edificio, arrivando a conferire al medesimo una distintiva fisionomia.

Per questo motivo, anche il decoro architettonico è considerato un bene comune il cui mantenimento va salvaguardato indipendentemente dalla validità estetica delle variazioni che s’intendono apportare. Sia in caso di edifici di pregio, che in relazione a fabbricati di categoria ‘popolare’, la violazione del decoro architettonico viene a configurarsi ogni volta che si realizzano opere che cambiano l’originario aspetto condominiale, anche soltanto per singole unità o limitati elementi. Diventa, dunque, chiaro come l’installazione di un condizionatore di ingenti dimensioni nella parte esterna di un edificio, così come nella correlata sezione interna, possa determinare un’alterazione del decoro architettonico e conseguentemente un deprezzamento dell’intera struttura condominiale.

I condizionatori, poi, si connettono anche al problema delle immissioni. L’impianto, infatti, non può comportare immissioni giudicate intollerabili in direzione della proprietà vicine. In riferimento invece al rumore, i giudici hanno specificato che sono le immissioni sonore che vanno oltre i tre decibel ad eccedere la c.d. rumorosità di fondo, e cioè l’insieme dei rumori di diversa origine che sussistono ‘normalmente’ nel contesto ambientale specifico.

La condanna penale può scattare anche nei confronti di coloro che installano impianti di condizionamento rumorosi all’interno delle rispettive abitazioni o nelle sedi delle proprie attività professionali. In tal caso, infatti, viene a configurarsi il reato di disturbo della quiete pubblica, in riferimento specifico alle persone che risiedono negli alloggi limitrofi, anche se a lamentarsi dell’eccessiva rumorosità sia un solo nucleo familiare.

L’interdizione dell’installazione di un impianto nella facciata condominiale, se espressamente prevista dal regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) e accolta dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto o viceversa deliberata dalla totalità dei condomini, risulta incontrovertibile per tutto il condominio.  In tal senso, appare opportuno verificare anche che non sussistano particolari limitazioni all’interno dei regolamenti comunali perché proprio quest’ultimi, infatti, possono contenere, ad esempio, il divieto di installare condizionatori sulle sezioni esterne di tutti gli stabili del centro storico.

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