Indennizzo e risarcimento: cumulabili sì o no?

Massimo Quezel 06/04/17
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Capita molto spesso che l’accadimento di un evento lesivo abbia come conseguenza non soltanto l’insorgenza di un diritto al risarcimento (secondo quanto previsto dalla regola generale dell’art. 2043, che obbliga chi cagiona un danno a risarcire) ma, qualora si concretizzi un rischio per il quale si era stipulata una polizza assicurativa privata, determini in astratto anche il diritto ad ottenere un indennizzo.

Le definizioni di indennizzo e di risarcimento

I termini “indennizzo” e “risarcimento” non sono sinonimi. Quando parliamo di risarcimento, infatti, consideriamo il ristoro (normalmente mediante la consegna di somma di denaro) del danno subìto da un terzo. Una somma da stabilirsi e documentarsi “ex post”, e pertanto non predefinita. L’indennizzo, invece, fa riferimento ad una somma prestabilita in un contratto, e che proprio in virtù di tale negozio giuridico è dovuta al verificarsi di determinati eventi lesivi.
L’evento più classico che può far sorgere un diritto ad ottenere un risarcimento e ad avere un indennizzo è il sinistro stradale con conseguenti danni fisici, laddove la persona danneggiata sia titolare anche di una polizza infortuni (ad esempio della più classica polizza del conducente, che normalmente sottoscrive contestualmente alla polizza RC Auto).

La giurisprudenza maggioritaria: cumulabilità sì.

Fino a qualche tempo fa in casi di questo tipo era normalmente pacifico che indennizzo e risarcimento venissero entrambi riconosciuti. Ciò in considerazione di una linea intrapretativa generalmente riconosciuta e confermata anche dalla Cassazione, che considera credito risarcitorio e credito indennitario derivanti da fonti diverse e con diversi debitori: il risarcimento avrebbe natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e sarebbe vantato, in astratto, nei confronti del responsabile; l’indennizzo trarrebbe invece origine da un rapporto contrattuale, ed il relativo credito sarebbe vantato direttamente nei confronti della compagnia visto che l’assicurato paga a quest’ultima un premio annuale affinchè la stessa compagnia si impegni a riconoscere una determinata somma al verificarsi dell’evento lesivo.
Secondo questa ricostruzione, poichè i due crediti hanno origini e debitori diversi, non è corretto compensarli tra di loro. Pertanto chi subisce un incidente avrebbe diritto ad ottenere sia il risarcimento che l’indennizzo.

Il più recente orientamento della Cassazione: cumulabilità no.

In base ad un’altra linea interpretativa, peraltro minoritaria, che la Cassazione ha fatto propria con la sentenza n. 13233 del 2014 e la n. 7349 del 2015, il cumulo non sarebbe possibile tra risarcimento e indennizzo nel caso in cui la polizza privata riguardi lesioni non mortali, in quanto quest’ultima rientra nella categoria delle assicurazioni contro i danni e, pertanto, vigerebbe il principio indennitario che esclude la possibilità che la somma ottenuta dal danneggiato in conseguenza dell’evento lesivo superi l’entità effettiva del danno. Secondo gli ermellini il riconoscimento di un indennizzo presuppone l’esistenza di un danno, ma se c’è stato il risarcimento il danno non esiste più ed allora il credito indennitario si estingue, e viceversa.

I risvolti pratici: violazione della buona fede dell’assicurato?

Ovviamente in sede liquidativa le compagnie, specie in questi ultimi mesi, tendono a rifiutare il riconoscimento contemporaneamente del risarcimento e dell’indennizzo in caso di evento lesivo che acquista rilievo sia sotto il profilo contrattuale che extracontrattuale, facendo riferimento alle su citate sentenze. Sotto questo punto di vista è sicuramente auspicabile un intervento delle Sezioni Unite volto a sciogliere, una volta per tutte, questo divario interpretativo, che si concretizza, ancora una volta, in un ulteriore danno che gli assicurati sono costretti a subire.
infatti l’assicurato, al momento della sottoscrizione della polizza infortuni, non viene normalmente informato in merito all’ipotetica (probabile?) impossibilità di cumulare risarcimento e indennizzo, circostanza che potrebbe portare il cliente a determinarsi in maniera diversa, magari anche a decidere di non sottoscrivere una polizza infortuni abbinata ad una polizza R.C. Auto, o a sottoscriverla con massimali differenti.

Massimo Quezel

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