Indennità lavoratori danneggiati da Covid-19: chi la riceve e incompatibilità con altri sussidi

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Prevista Indennità lavoratori danneggiati da Covid-19. Si allarga la platea dei destinatari del cd. ”bonus 600 euro”.

Infatti, con il Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) n. 10 del 30 aprile 2020, attuativo dell’art. 44 del “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il legislatore ha esteso il beneficio economico – per il mese di marzo 2020 – anche a alcune particolari categorie di lavoratori.

Nello specifico, a seguito del predetto D.I., possono accedere al “bonus 600 euro”:

  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Successivamente, l’indennità è stata estesa anche per il mese di aprile e maggio 2020 dal D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

I criteri di spettanza del bonus ai suddetti lavoratori sono stati specificati dall’INPS con la Circolare n. 67 del 29 maggio 2020.

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Indennità Covid-19: i lavoratori stagionali

Rientrano tra i destinatari del bonus 600 euro i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:

  • che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale.

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità è previsto che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito, in quanto rappresenta un importo esentasse.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto:

  • l’accredito di contribuzione figurativa;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Indennità Covid-19: i lavoratori intermittenti

Sono destinatari del “bonus 600 euro” i lavoratori intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Nello specifico, vi rientrano:

  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità;
  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Al riguardo, è importante ricordare che alla data di presentazione della domanda il lavoratore:

  • non sia titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente);
  • non sia titolare di trattamento pensionistico diretto.

Indennità lavoratori per Covid-19: i lavoratori autonomi occasionali

Altra categoria di lavoratori che rientra nel bonus 600 euro sono i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità, è necessario che i lavoratori siano stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Detti lavoratori, inoltre, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Anche per i suddetti lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

Indennità lavoratori per Covid-19: lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Il Governo ha incluso tra i beneficiari dell’indennità COVID-19 anche i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio. In particolare, possono accedere al bonus 600 euro i lavoratori che possono fare valere, per il 2019, un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro.

Inoltre, occorre che i lavoratori:

  • siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 23 febbraio 2020;
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Indennità lavoratori per Covid-19: presentazione della domanda

Al fine di ricevere la prestazione di interesse, i lavoratori in commento devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. In particolare, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web è possibile servirsi del Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Indennità lavoratori per Covid-19: aspetti di incumulabilità ed incompatibilità

Il bonus 600 euro per lavoratori danneggiati dal Covid.19 è incompatibile con i seguenti trattamenti:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (FIS) e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), con causale “Covid-19”;
  • bonus 600 euro lavoratori;
  • Reddito di emergenza;
  • bonus domestici;
  • bonus dei lavoratori sportivi.

Inoltre, le indennità in esame non possono essere erogate in favore dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari dell’Ape sociale.

Da notare che il “Decreto Rilancio” ha previsto per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, l’integrazione del beneficio del RdC – in luogo del versamento dell’indennità – fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.

In ragione di ciò, qualora i beneficiari del bonus 600 euro fossero titolari di un Reddito di cittadinanza di importo inferiore a 600 euro, non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del RdC di cui sono titolari fino al predetto ammontare.

Indennità lavoratori per Covid-19: aspetti di cumulabilità

L’indennità è cumulabile con:

  • l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984;
  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

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Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro.   Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali. 

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Daniele Bonaddio

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