Incidente stradale: quando abbiamo diritto al risarcimento

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Nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 18 aprile 2016 n. 7623, è stato ribadito che a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto.

Entrando nel merito della stessa, si evince che la domanda risarcitoria è scaturita a seguito di un incidente stradale, nel quale, il ricorrente chiedeva i danni, asseritamente a causa della condotta negligente ed imprudente del conducente di un veicolo non identificato, che non avrebbe, in fase di sorpasso a velocità molto elevata e in zona non consentita (prossimità di incrocio con rotonda), mantenuto la distanza di sicurezza nei confronti del motoveicolo che lo precedeva, di proprietà dell’attore che ne era alla guida, urtandolo di striscio nella parte posteriore e provocandone lo sbandamento e la conseguente fuoriuscita di strada.

Nella motivazioni, la Corte, sostiene che il ricorrente di merito sarebbe incorsa in un’errata valutazione delle prove testimoniali, lamentando in particolare che la predetta Corte non avrebbe specificato le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili i testi, del quale è stata, nella motivazione della sentenza impugnata, anche rilevata, tra parentesi, l’incapacità a deporre.

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La Corte ha ritenuto di rigettare l’impianto del ricorso evidenziando che : “sarebbe stato persino incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.” per aver lo stesso riportato lesioni nel sinistro in questione, a prescindere dal fatto che lo stesso avesse coltivato o meno una richiesta risarcitoria, ha pure rimarcato che il predetto teste si è limitato a riferire di un mero sorpasso da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, in tal modo ponendo in rilievo la genericità e l’incompletezza della dichiarazione, espressamente poi affermate con riferimento alle deposizioni rese da entrambi i testi escussi.

Al riguardo si osserva che, come di recente affermato da questa Corte, la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto (Cass. 29 settembre 2015, n. 19258) e che la valutazione sull’attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763).

Quanto alla deposizione del teste, la Corte territoriale, oltre a sottolineare che lo stesso non si sarebbe neppure premurato di fornire le proprie generalità al personale dell’autoambulanza, ha rilevato che il predetto teste ha dichiarato di trovarsi a circa 150 metri (e non a 10 metri, come sostenuto dal ricorrente a p. 24 del ricorso) dal luogo del sinistro e che tanto, data l’ora notturna, inficia fortemente, sul piano oggettivo, l’attendibilità della ricostruzione del sinistro da lui riferita e, come già sopra messo in evidenza, ha concluso per la scarsa precisione e incompletezza delle dichiarazioni rese da entrambi i predetti testi, le cui deposizioni sono testualmente riportate in sentenza.

Con il secondo motivo, rubricato, anch’esso inammissibile, si evidenza la:  “violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 19, 2 co. 1. 990-69 in relazione agli arti. 360 n. 3 c.p.c. e 2054 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito, “con motivazione contraddittoria ed insufficiente, pur ritenendo presente il veicolo sconosciuto sul luogo del sinistro, acclarando la condotta del conducente che effettuò il sorpasso, e l’uscita fuori strada della moto. , non ha ritenuto operante la presunzione di cui all’art. 2054, 1 co. c.c.”, e ha, quindi, ritenuto “assolutamente insufficiente la prova dell’incidenza causale” del veicolo sconosciuto nel sinistro”.

La Corte di merito, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto inammissibili le ricordate richieste istruttorie, evidenziando che “lo strumento dell’art. 213 c.p.c non può supplire al carente o intempestivo assolvimento dell’onere probatorio della parte, specie allorché documenti e informazioni siano dalla stessa acquisibili, come previsto in linea generale dalla Legge 241/1990 e nel caso specifico dal Codice della Strada che consente espressamente all’interessato di ottenere copia del rapporto e degli allegati” e che “la richiesta di cm cinematica avrebbe portata meramente esplorativa… che la cm non può essere utilizzata per supplire al carente o intempestivo assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte”.

Al riguardo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare, e tanto va ribadito in questa sede, che:

1) il potere di cui all’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della P.A. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell’art. 11, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cass. 12 marzo 2013, n. 6101);

2) che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio posto a suo carico (Cass. 13 marzo 2009, n. 6218)

3) che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass., ord., 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. 5 luglio 2007 n. 15219).

A tali principi risulta essersi correttamente uniformata la Corte di merito che ha, in relazione a quanto statuito con riferimento alle questioni ora all’esame, dato congrua e logica motivazione, come già sopra evidenziato.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Redazione MotoriOggi

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