Il fatto oggetto del ricorso:
Da una lettura della sentenza si apprende che all’imputato era contestato di avere circolato sulla pubblica via alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 2,86 g/l, e di avere provocato un incidente stradale. Norma dettata dall’art. 186 C.d.S., la quale nel caso di specie prevede una sanzione di natura penalistica.
Lo stesso conducente poneva come motivazione il travisamento della prova in relazione al tasso alcolemico indicato nel referto. Evidenzia, in particolare, che la determinazione dell’entità del tasso alcolemico nella misura di 2,86 g/I, a seguito della prova ematica, è contrastante con la descrizione della sua persona, accertata nel referto medico di accettazione in ospedale, dove vi era scritto: era “vigile e collaborante”. Detta attestazione è stata scritta dal personale sanitario del Pronto Soccorso e non dalle forze di polizia operanti nel teatro del sinistro.
La seconda motivazione edotta è riferita ad un presunto il vizio motivazionale in quanto la Corte d’Appello ha erroneamente applicato l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, C.d.S. che richiede l’accertamento di un nesso di causalità tra la condotta del conducente e il sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento nello stesso.
Normativa di riferimento
La normativa di riferimento citata in sentenza è la seguente:
Art. 186 C.d.S. Guida sotto l’influenza dell’alcool
Comma 2 lett. c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. |
Comma 2-bis.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. |
Decisione dei giudici:
Il ricorso è inammissibile, sia per genericità in quanto, a fronte dei rilievi difensivi articolati nei motivi di appello, non si confronta con le ampie e diffuse argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, che per manifesta infondatezza.
Giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133).
Di rilevo è la parte in cui i giudici affermano che: ”secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921; Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Rv. 253734), nella nozione di incidente stradale di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada DEVE INTENDERSI qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; a tal fine non sono richiesti né i danni alle persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni; situazione certamente riscontrabile nella concreta fattispecie, rivelatrice di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall’uso di bevande alcoliche oltre i limiti prescritti dal codice della strada”.
Così chiarita la nozione in esame, vale il principio affermato dalla Suprema Corte in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è necessario che sia accertato un coefficiente causale della condotta della conducente rispetto al sinistro (Sez. 4, n. 7969 del 06/12/2013, Rv. 258616).
E’ quindi corretta ed in linea con le enunciate coordinate ermeneutiche, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la condotta del ricorrente, il quale, a bordo della sua autovettura, ha omesso di dare la precedenza ad un veicolo proveniente dalla sua destra e ha urtato contro di esso terminando, poi, la corsa contro un tronco di un albero, ricade appieno nel paradigma dell’aggravante contestata.
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