La decisione della Suprema Corte trova fondamento nel diritto di comproprietà sulla cosa comune, e il non usufruirne nell’ arco dell’ anno non esonera il condomino dall’ obbligo del pagamento delle spese, a prescindere dal numero dei consumatori per unità familiare.
A giudizio della Corte: “nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con stumentazioni tecniche”
Il Legislatore guarda con favore all’ istallazione in ogni unità immobiliare di un contatore per permetterne la lettura e addebitarne i costi effettivi, e quando ciò non è prevista ( l’amministratore abbia stipulato un contratto con l’ ente erogatore avente ad oggetto il consumo complessivo del fabbricato , onde beneficiare di una tariffa agevolata, e calcolare le ripartizioni interne delle spese pro quota in considerazione dei singoli ed effettivi consumi di ciascuno dei condomini) la ripartizione delle spese va effettuata ai sensi dell’ art. 1123, 1 comma, c.c., in base a valori millesimali delle singole proprietà.
I millesimi rappresentano non solo la quota di partecipazione dei singoli condomini alla comproprietà delle cose comuni, ma anche il criterio in base al quale calcolare le maggioranze richieste dall’assemblea dei condomini per l’adozione delle relative deliberazioni.
Le stesse regole, per analogie si applicano anche per le spese di gestione del servizio ascensore, secondo cui il riparto, avviene, per metà in ragione del valore dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’ altezza di ciascun piano dal suolo.
Anche per l’ascensore sono invalide le deliberazione che prevedono un carico maggiore per le famiglie numerose, basate sul presupposto della loro più intensa utilizzazione rispetto agli altri, del bene comune.e di quelle che prevedono un esonero per i proprietari degli immobili disabitati.
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