Il Tribunale di Roma “conia” per Google la definizione di “hosting attivo”

Ius On line 22/12/11
Scarica PDF Stampa

Tribunale di Roma, 16 dicembre 2009

Parti: R.T.I. S.p.a. c. You Tube Inc. + 2

FATTO

La vicenda ha ad oggetto le contestazioni mosse dalla R.T.I. S.p.a. a You Tube ed a Google per le violazioni commesse sui siti web gestiti dalle convenute, ove erano stati diffusi abusivamente diversi video tratti dalla decima edizione del programma televisivo “Grande Fratello” trasmesso su Canale 5.

La R.T.I. S.p.a. lamentava, infatti, di essere l’esclusiva titolare di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico sull’opera audiovisiva in questione ed, in particolare, della diffusione a mezzo Internet della versione italiana del programma.

DECISIONE

Ritenuta pacifica l’esclusiva titolarità in capo ad R.T.I. S.p.a. di tutti i diritti di sfruttamento economico delle opere audiovisive sul territorio italiano, non può residuare alcun dubbio, a parere del Tribunale di Roma, sulla illiceità della condotta perpetrata dalle società resistenti.

Il giudice non ha, infatti, ritenuto di accogliere le eccezioni di merito sollevate dalle società resistenti con riferimento alle ipotesi di esenzione da responsabilità civile per il provider che si limita a mettere a disposizione degli utenti alcuni spazi in rete, ove questi ultimi soltanto provvedono a gestirne i contenuti uploadati.

A parere del Tribunale di Roma, la regolamentazione contrattuale pubblicata sui siti web delle resistenti smentirebbe tali affermazioni, laddove i provider si sarebbero espressamente riservati, tra gli altri, il diritto di controllare i contributi, di interrompere in maniera discrezionale la fornitura del servizio e di risolvere il contratto con l’utente.

In tale contesto, pur escludendo la sussistenza nel nostro ordinamento di una responsabilità di tipo oggettivo in capo ai provider, il giudice ritiene che si debba operare una valutazione caso per caso dell’attività del provider ed, in particolar modo, di quello che non si limita a fornire ai propri utenti la connessione alla rete, ma eroga servizi aggiuntivi e svolge un controllo, seppur indirettamente, delle informazioni veicolate attraverso il proprio sito web.

Nel caso di specie, le società resistenti hanno, peraltro, omesso di attivarsi per rimuovere dai propri siti web i contenuti illeciti, pur essendo venute a conoscenza delle violazioni commesse attraverso le numerose diffide stragiudiziali inoltrate dalla R.T.I. S.p.a..

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Ius On line

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento