Il titolo di giornale non è diffamatorio se confermato negli atti giudiziari

Redazione 09/05/12
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«Il vento di Mani Pulite non scoraggia i tangentomani più accaniti».

Era questo il titolo di giornale che è andato a finire davanti ai giudici con l’accusa di diffamazione.

Ma la sentenza non lascia spazi a dubbi: il titolo è forte, ma non ha natura diffamatoria. I fatti raccontati dall’articolo infatti risultano sostanzialmente veri per le conoscenze dell’epoca e il riferimento alla “coazione a ripetere”, che pure può dare l’idea dell’abitualità della condotta (inesistente nel caso di specie), risulta scriminato dalle circostanze di fatto.

Infatti, nel caso di specie, la mazzetta pretesa (e avuta) dal dirigente regionale, nel bel mezzo del ciclone di Tangentopoli, assumeva quasi il sapore di una sfida alle clamorose inchieste giudiziarie che erano portate avanti dal pool di Milano in quei giorni di circa vent’anni fa.

Pertanto, per i giudici, va esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a carico degli editori.

È quanto emerge dalla sentenza 6902/12, pubblicata l’8 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione, che così, a modo suo, rende omaggio al ventesimo anniversario di Mani Pulite. E lo fa schierandosi ancora una volta a fianco del diritto di cronaca.

Corretta risulta dunque l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca per il titolo dell’articolo giornalistico che attribuisce alla persona offesa, su cui pende un procedimento penale, una condotta che trova poi riscontro negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione.

A ben poco vale la difesa del manager dell’ente, accusato di aver preteso una mazzetta per rilasciare il parere favorevole al completamento dell’opera pubblica, tutta incentrata sulla presunta erroneità del ragionamento seguito dal giudice del merito. Quest’ultimo avevano infatti affermato che la portata diffamatoria del titolo giornalistico deve essere vagliata alla luce dell’intero articolo.

Per la Suprema Corte, al di là della questione se il titolo possa o meno avere una connotazione diffamatoria in sé, rientra comunque nel diritto di cronaca il commento del titolista sulla condotta impudente dei tangentisti, che resistono perfino all’attacco del pool di Mani Pulite. Inoltre nell’articolo l’uso continuo del condizionale avrebbe evitato condanne anticipate dalle colonne dei giornali.

Pertanto deve essere escluso che il contenuto dell’articolo, valutato nel suo complesso, vada oltre i limiti della continenza formale e sostanziale: quando la critica è rivolta contro il malcostume nello svolgimento di attività pubbliche, l’esercizio del relativo diritto assume connotazioni inevitabilmente soggettive e opinabili, anche perché il linguaggio dei cronisti deve puntare a suscitare l’interesse dell’opinione pubblica. E se si ritorna al tempo dei fatti e al linguaggio dei giornali dell’epoca – l’episodio risale al ’93 – la ricostruzione non appare distorta o preordinata esclusivamente a mettere il dirigente regionale in cattiva luce presso i lettori.

Qui il testo integrale della sentenza n. 6902 depositata l’8 maggio 2012

Redazione

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