Rinvio operatività Sistri al 1° ottobre 2013 ed al 3 marzo 2014: illegittimo

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Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 92 del 19 aprile 2013, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 96 del 20 marzo 2013, che ha ulteriormente rinviato l’entrata in operatività del Sistema SISTRI (tracciabilità elettronica dei rifiuti) al 1° ottobre 2013 ed al 3 marzo 2014, a seconda della tipologia di soggetti obbligati.
Su questo decreto è però doveroso porre l’attenzione sulla compliance rispetto alla fonte primaria da cui trae  legittimazione, cioè dall’articolo 52 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 – (pubblicato in GURI n. 147 del 26.06.2012 – suppl. ord. n. 129) così come modificato, in sede di conversione, nel testo definitivamente approvato in Senato il 3 agosto 2012 (Legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 171, relativo alla GURI n. 187 del 11 agosto 2012).
In particolar modo, nel comma 2, del citato articolo articolo 52 è stato disposto che “Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l’entrata in operatività del Sistema SISTRI..”.
Questa disposizione, però, va raccordata con quella principale, contenuta al primo comma dello stesso articolo, laddove è stato statuito che “... il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI ….. è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013...”.
Pertanto, la fonte primaria (articolo 52 citato) ha posto uno sbarramento temporale invalicabile – il 30 giugno 2013 -, a cui si sarebbe dovuto attenere il Ministero dell’Ambiente, che, invece, è andato oltre.
Si comprende bene che, probabilmente, l’entrata in operatività del Sistema SISTRI necessitava questi rinvii oltre il termine invalicabile del 30 giugno 2013, ma, a questo punto, sarebbe stato necessario intervenire con una fonte
primaria, magari un decreto legge, vista l’urgenza della situazione. Talchè, il rinvio disposto dal DM Ambiente al 1° ottobre 2013 ed al 3 marzo 2014 è senz’altro illegittimo, per violazione di legge, in quanto contrario all’articolo 52 citato; di conseguenza, al fine di evitare il caos, sarebbe necessario un intervento urgente dell’attuale Governo, affinchè riproponga gli stessi contenuti del DM in argomento con la forma del decreto legge.
P.S.: Le fonti normative accessibili dai link ipertestuali sono state riprodotte elettronicamente, per la maggior parte, dai siti www.normattiva.it, www.sistri.it e www.gazzettaufficiale.it che ne consentono la riproduzione gratuita ma non
ne assicurano il carattere di autenticità ed ufficialità, per i quali si fa rinvio al testo cartaceo edito dalla Gazzetta Ufficiale.

Vincenzo Vinciprova

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