Si tratta di un intervento dichiaratamente “volto a riordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di disposizioni antimafia”, in attuazione della delega contenuta nella legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario antimafia”), che aveva previsto la ricognizione della normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l’armonizzazione della suddetta normativa e, infine, il coordinamento con le disposizioni in materia di misure di prevenzione.
Il Codice è suddiviso in cinque libri:
1. La criminalità organizzata di tipo mafioso; 2. Le misure di prevenzione; 3. La documentazione antimafia; 4. Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 5. Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
“Più poteri ai prefetti e una Banca dati nazionale presso il ministero dell’Interno per agevolare l’assegnazione degli appalti pubblici”, ha sottolineato il Ministro dell’Interno, con particolare riferimento al Libro terzo della bozza di Codice antimafia.
“Il Libro Terzo – ha aggiunto Maroni – si occupa di documentazione antimafia: abbiamo introdotto un’importante innovazione per garantire maggiore efficacia al controllo da parte dei prefetti: potranno desumere elementi sulle attività delle aziende così da rendere più sicuri gli appalti pubblici. Assieme a questo viene istituita una ‘Banca dati nazionale unica presso il ministero dell’Interno che raccoglierà tutta la documentazione antimafia”.
E i rischi di ritardi nelle gare? Maroni assicura che “tutto questo al contrario produrrà maggiore celerità nella procedura dell’aggiudicazione degli appalti”.
Palazzo Chigi così descrive i contenuti essenziali del provvedimento, che ora passa all’esame delle Camere:
“Il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornata secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare con:
– l’introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;
– la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. E’ altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse;
– l’introduzione della revocazione della confisca definitiva di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove). In tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico-artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;
– disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica.);
– disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela in caso di buona fede;
– disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, volta a risolvere le numerose questioni interpretative causate dala mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
– disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato. L’amministratore assume la qualità di sostituto d’imposta: paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all’esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;
– in materia di certificazione antimafia, il provvedimento semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo”.
. . .
Il Ministero della Giustizia ha ora messo a disposizione questa utile sintesi del nuovo Codice.
“Codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e delle certificazioni antimafia
Il decreto legislativo dà attuazione alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), approvata dal Parlamento all’unanimità. Il decreto contiene il nuovo Codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e delle certificazioni antimafia, che completa la riforma della legislazione antimafia avviata dal Governo tra il 2008 e il 2010.
A) Le modifiche entrare in vigore tra il 2008 e il 2010
– applicazione della normativa antimafia a tutti i reati di “competenza” delle D.D.A. e attribuzione alle stesse delle indagini patrimoniali e del potere di proporre le misure di
prevenzione;
– possibilità di applicare separatamente le misure patrimoniali e personali. I patrimoni mafiosi possono essere aggrediti anche in caso di morte;
– rafforzamento del ruolo del Procuratore nazionale antimafia (può fare applicare propri magistrati alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione);
– istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
B) Il nuovo Codice antimafia
Raccoglie, coordina, armonizza tutta la legislazione antimafia, comprese alcune norme del codice penale, a partire dall’articolo 416-bis, … esteso alle associazioni di tipo mafioso straniere nonché ai fenomeni malavitosi della ‘ndrangheta, strettamente legati al territorio calabrese …
Il nuovo Codice è composto di 132 articoli, distribuiti in cinque libri.
Libro I
Contiene norme penali (norme già vigenti, non ne vengono introdotte di nuove), ad esclusione di quelle inscindibilmente integrate nel vigente tessuto normativo (ad es. quelle inerenti le misure cautelari per delitti di mafia) le quali rimangono, pertanto, nel codice di procedura penale.
Contiene i tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati); le
aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza).
Raccoglie le disposizioni prima contenute nelle leggi speciali (d.l. 306/92 e l.55/90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni). Anche in questo caso, non si tratta di una disciplina innovativa, ma soltanto ricognitiva.
Libro II
Riguarda le misure di prevenzione, personali e patrimoniali (tra le quali la confisca).
Riunisce e aggiorna norme introdotte in oltre 50 anni di legislazione, coordinandole con le riforme approvate nel corso di questa legislatura: dalla Agenzia dei beni confiscati alle disposizioni dei vari pacchetti sicurezza.
Introduce nuove importanti disposizioni, sia di natura procedurale, sia di natura sostanziale.
Le principali novità contenute nel secondo Libro
Procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione (il soggetto potrà chiedere che si proceda in pubblica udienza);
Termini di durata del sequestro di prevenzione (la misura perde efficacia se il procedimento di primo grado o il procedimento di appello durano ciascuno più di 1 anno e 6 mesi. I termini possono essere prorogati di 6 mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse);
Disciplina completamente innovativa di 5 aspetti della misura di prevenzione patrimoniale (revocazione della confisca; rapporti tra sequestro di prevenzione e sequestro penale; tutela dei terzi; rapporti con le procedure concorsuali; effetti fiscali del sequestro).
1 – Revocazione della confisca
Scopo: consentire agli enti assegnatari (nella maggior parte dei casi Comuni) di gestire e valorizzare i beni confiscati senza timore di doverli restituire.
Contenuto: la revocazione della confisca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove). In tali ipotesi, sarà restituita, ad eccezione degli immobili di particolare pregio artistico o storico, solo una somma di denaro equivalente al valore del bene.
Oggi, in mancanza di una specifica normativa, in molti casi la giurisprudenza riconosce il diritto a chiedere la restituzione del bene.
La continua presentazione di istanze di revoca rende instabile la misura di prevenzione e non consente agli enti assegnatari di investire sui compendi confiscati, ad es. per assicurarne l’utilizzo per finalità sociali.
La nuova disciplina, pur assicurando agli interessati le necessarie garanzie, afferma che la confisca, una volta divenuta definitiva, diventa anche irreversibile. A questo punto, gli eventuali diritti del sottoposto o di terzi potranno essere soddisfatti soltanto con la corresponsione di una somma pari, al massimo, al valore di mercato del bene. Il bene, pertanto, con la confisca definitiva entrerà a far parte del patrimonio dello Stato privo di oneri o pesi.
Questa soluzione è ispirata ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, nel 2007, ha sottolineato le similitudini esistenti tra la confisca di prevenzione e l’espropriazione per pubblica utilità.
2 – Rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale
Finalità: regolare i rapporti tra i due sequestri.
Oggetto: quando lo stesso bene è colpito sia da un sequestro penale che dal sequestro di prevenzione, l’amministrazione e la gestione devono seguire le norme sulla prevenzione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica, ecc.).
3 – Tutela dei terzi
Finalità: disciplinare la posizione del terzo creditore rispetto al procedimento di prevenzione.
Condizioni della tutela del terzo creditore: deve essere stato preventivamente escusso il patrimonio del proposto non assoggettato a misura di prevenzione;
il credito non deve essere sorto nell’ambito di attività strumentali a quella illecita o che di essa costituisca il frutto o il reimpiego, salva la dimostrazione dell’ignoranza di tale nesso da parte del terzo in buona fede;
i crediti fondati su mere promesse di pagamento o atti di ricognizione di debito, ovvero su titoli di credito possono essere soddisfatti solo ove sia dimostrato il rapporto sottostante.
Nella stessa disposizione (art. 62, comma 3) vengono delineati i criteri di giudizio per la valutazione della buona fede del terzo.
4 – Rapporti con le procedure concorsuali
Finalità: disciplinare rapporti tra le due procedure e garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nella liquidazione;
Oggetto: i beni sequestrati vengono sottratti alla massa fallimentare e gestiti dall’amministratore giudiziario; i creditori insoddisfatti dalla procedura fallimentare possono rivalersi sino a concorrenza del valore dei beni confiscati.
5 – Effetti fiscali del sequestro
Finalità: risolve i problemi dovuti a carenza di norme specifiche;
Oggetto: l’amministratore giudiziario assume la qualità di sostituto d’imposta: paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi, poi all’esito della procedura se i beni vengono restituiti recupera nei confronti del proposto.
Libro III: la documentazione antimafia
Finalità: razionalizza il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia.
Contenuto: le cautele antimafia sono state estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile (oltre ai già previsti organi di governance della società).
E’ stato aggiornato, ampliandolo, l’elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre alle fattispecie già contemplate dalla previgente normativa, nuove ipotesi suggerite dall’esame delle condotte tenute in questi anni dagli esponenti della criminalità organizzata.
E’ stato realizzato un sistema integrato dei dati, conseguito tramite l’istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente una forma costante di monitoraggio delle imprese. L’accertamento sull’insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, attraverso il collegamento telematico con la banca dati realizzato nel rispetto delle garanzie a tutela della sicurezza dell’accesso ai dati in essa contenuti previste dal codice.
Libro IV
Raccoglie le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata,
Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Sono state previste soltanto le modifiche necessarie per rendere le norme compatibili con la loro nuova collocazione.
Libro V
Contiene le norme transitorie, di coordinamento e di modifica della legislazione vigente resesi necessarie a seguito dell’intera operazione di riordino derivante dall’entrata in vigore del codice antimafia”.
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