Green Pass, sanzioni fino a 1.000 euro: cosa rischiano esercenti e cittadini

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Con il nuovo Dl Covid, varato in Consiglio dei Ministri nella serata del 22 luglio, viene esteso l’ambito di applicazione del Green Pass. Applicare l’obbligo di green pass a diverse attività vuol dire anche estendere le sanzioni per gli esercenti che non rispettano le nuove regole per l’accesso.

A rischiare sono sia gli esercenti che i cittadini, con sanzioni che vanno da 400 a 1.000 euro, fino alla chiusura temporanea del locale.

In attesa della pubblicazione del Dl Covid in Gazzetta, ecco cosa sappiamo sui controlli e sulle attività per le quali sarà obbligatorio il Green Pass a partire dal 6 agosto, con uno sguardo sulle possibili sanzioni.

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Green pass, sanzioni: per chi

Il Nuovo Decreto Covid, come anticipato, ha esteso l’obbligo del Green Pass per diverse attività, tra cui:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

I titolari e i gestori delle attività sopraccitate dovranno vigilare e verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove norme.

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Green pass, sanzioni: chi può controllare

A stabilire chi è autorizzato alla verifica del possesso e della validità del Green Pass è il DPCM 17 giugno 2021, che detta le disposizioni attuative delle misure introdotte dal Decreto Riaperture, il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni nella Legge 17 giugno 2021, n. 87. Si legge nel testo del Dpcm che possono verificare la Certificazione Verde:

  • I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  • Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  • I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  • I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Green pass: quali sanzioni

In caso di violazione delle norme del nuovo Decreto, sono previste le seguenti sanzioni:

  • multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente;
  • chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.

Green pass: revoca

Sempre nel testo del Dpcm Green pass del 17 giugno, si legge che basterà la segnalazione di positività al Covid-19, comunicata al sistema Tessera Sanitaria, per far scattare immediatamente la revoca. La piattaforma nazionale comunicherà la revoca al gateway europeo, rendendolo quindi inattivo su tutto il territorio dell’Unione.

Verrà comunque inviata una notifica agli interessati circa la revoca, tramite i dati di contatto disponibili. Si attendono nuovi aggiornamenti con la pubblicazione del testo del nuovo decreto in Gazzetta.

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Alessandro Sodano

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