Accordi di distribuzione e divieto di vendita su Internet di prodotti cosmetici

Dario Reccia 21/04/11
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Il caso (causa n. C-439/09) trae origine dalla scelta di una nota società francese, produttrice di prodotti cosmetici, di inserire all’interno degli accordi di distribuzione conclusi con gli appartenenti alla propria rete, una clausola che impone la vendita dei prodotti all’interno di uno spazio fisico ed alla presenza di un farmacista.

Tale clausola contrattuale, che di fatto impedisce ai commercianti al dettaglio di ricorrere al canale di vendita on-line, ha però richiamato l’attenzione del Consiglio francese per la Concorrenza, che ha ritenuto la disposizione in contrasto tanto con il Codice del Commercio francese quanto con l’art. 101 TFUE, che, come noto, vieta “tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune”.

Contro tale decisione la nota società francese si è rivolta alla Corte di Appello di Parigi, la quale, a sua volta, ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale, chiarendo se il divieto assoluto di vendite su internet costituisca una grave restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE e se l’accordo che preveda tale divieto possa beneficiare di un’esenzione per categoria ovvero di un’esenzione individuale a norma dell’art. 101, comma 3 TFUE.

In data 3 marzo 2011 l’Avvocato generale della Corte di Giustizia ha presentato le sue conclusioni, risolvendo i quesiti posti alla Corte nel senso che il divieto assoluto di vendite su internet, imposto agli appartenenti ad una rete di distribuzione selettiva, non è compatibile con i principi in materia di concorrenza dell’Unione europea.

Le conclusioni dell’Avvocato generale – che, è bene ricordarlo, non hanno alcun valore vincolante-, toccano numerosi punti che ritornano spesso nelle decisioni della Corte in materia di accordi selettivi di distribuzione e vendite on-line.

In base alla normativa comunitaria relativa alla concorrenza, i sistemi di distribuzione selettiva sono ammessi, a condizione, però, che i requisiti qualitativi imposti ai distributori in relazione alle modalità attraverso le quali deve avvenire la vendita dei prodotti, non eccedano quanto strettamente necessario per distribuire tali prodotti in maniera adeguata, tenendo conto non solo delle loro caratteristiche materiali, ma anche del loro prestigio o della loro immagine.

Diversamente il criterio qualitativo di selezione della rete ricade sotto il divieto dell’art. 101, n. 1 TFUE.

Nel caso di specie l’Avvocato generale ha ritenuto che il divieto assoluto di vendita su internet, non rispondendo direttamente all’esigenza obiettiva di garantire una più adeguata distribuzione dei prodotti, ha un oggetto restrittivo della concorrenza e, come tale, è vietato dall’art. 101 TFUE.

In astratto l’obbligo di vendere prodotti cosmetici all’interno di uno store fisico ed alla presenza di un farmacista potrebbe trovare una giustificazione obiettiva, da un lato, nell’esigenza di tutelare la salute dei consumatori, e, dall’altro, in quella di preservare la notorietà ed il prestigio dei marchi attraverso i quali vengono distribuiti tali prodotti.

Sul primo punto l’Avvocato generale, osservando che né la normativa francese né quella comunitaria qualificano i prodotti cosmetici come medicinali, arriva alla conclusione che non appare giustificabile, su un piano obiettivo, il divieto avente ad oggetto il ricorso a canali di vendita – quali ad esempio internet – che non prevedano la presenza fisica di un farmacista.

Quanto alla seconda questione, occorre rilevare che la presenza di un farmacista all’interno del punto vendita rafforza senz’altro l’immagine dei prodotti cosmetici, nella misura in cui il cliente ha la possibilità di ottenere consigli da personale altamente qualificato. A detta dell’Avvocato generale, però, un divieto assoluto di vendita su internet non è proporzionato rispetto allo scopo di salvaguardare l’aura di prestigio del prodotto, considerato che lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto in altro modo, ovvero imponendo adeguate condizioni di vendita tramite Internet – si pensi ad esempio alla possibilità che il cliente chieda a distanza consigli o informazioni sui prodotti da acquistare ovvero alla indicazione riportata sul sito che maggiori informazioni o consigli personalizzati saranno forniti direttamente presso il punto vendita -.

Sul punto le conclusioni dell’Avvocato generale pongono un tema di grande interesse, la cui soluzione da parte della Corte di Giustizia non potrà non avere ricadute sui sistemi di distribuzione selettiva adottati dai produttori di beni di lusso, ovvero se e in che misura è legittimo vietare in un sistema di distribuzione selettiva le vendite su internet al fine di salvaguardare il prestigio dei marchi di cui sono titolari le società produttrici.

In attesa della decisione della Corte di Giustizia, qui di seguito il link relativo alle conclusioni presentate dall’Avvocato generale.

Dario Reccia

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