– l’abrogazione dell’art. 1 del regio decreto n. 2229 del 1939 con la quale si eliminano riserve alla progettazione con il cemento armato;
– fra le varie categorie dei tecnici “titolari di diverse competenze tecniche” viene inclusa anche la collaborazione interprofessionale;
– per il geometra diventa sempre possibile svolgere in autonomia l’attività di progettazione architettonica (e amministrativa, comprendendo con questo termine la cura dei permessi e dei titoli autorizzatori) e direzione lavori.
Di fronte al quesito se il geometra può realizzare o meno opere in cemento armato, Savoncelli è stato chiaro: “Sì è possibile nelle zone a basso rischio sismico, purché non intervenga pericolo per la pubblica incolumità come è il caso delle modeste costruzioni civili, delle piccole costruzioni accessorie a quelle rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo”.
Il nodo della “modesta costruzione”, stabilita dalla legge, non è del tutto sciolto, restando ancora privo di confini precisi. “Il termine di modesta costruzione è inserito nelle norme vigenti”, ha chiarito Savoncelli secondo il quale però “il problema è trovare una definizione condivisa del termine nel dibattito con le altre professioni tecniche”. Ora non resta che accelerare il percorso che porterà ad una definizione finalmente condivisa e priva di zone d’ombra.
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