Forum di discussione: la responsabilità editoriale on è applicabile agli ISP

Ius On line 21/12/11
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Tribunal de Grande Instance di Braziers (Francia), 8 aprile 2011 – Parti:  X c. JFG Networks

FATTO

Il caso riguarda un ISP che offre ai propri utenti, tra i vari servizi, anche la possibilità di aprire e gestire blog. All’interno di un forum di discussione di uno di questi blog, erano pubblicate delle affermazioni diffamatorie nei confronti del sig. X.

Quest’ultimo contattava, quindi, il moderatore del blog e l’ISP che gestiva il servizio, al fine di far rimuovere questi messaggi e controllare che sul blog non fossero pubblicate, in futuro, espressioni sconvenienti o, comunque, idonee a ledere la propria riservatezza.

L’attore, inoltre, riteneva che la mancata cancellazione dei messaggi e la loro memorizzazione sui server della società convenuta integrasse un’ipotesi di illecito trattamento dei dati personali.

MOTIVAZIONE

La Corte ricorda, preliminarmente, che ogni cittadino ha diritto al rispetto della propria vita privata, in virtù della legge 6 gennaio 1978 (la legge francese sulla riservatezza) e che, ai sensi dell’art. 1382 Code civil, qualsiasi fatto che cagiona un danno obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno.

L’attività svolta dall’ISP è configurabile come servizio hosting e, secondo l’autorità giudicante, tale ruolo non verrebbe ad essere mutato dal fatto che l’ISP si sarebbe impegnato a moderare i contenuti, su richiesta degli utenti. Pertanto, anche in questo caso, non sarebbero applicabili all’ISP le norme in materia di responsabilità editoriale.

L’ordinanza rigetta anche la richiesta di risarcimento del danno, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali e dell’art. 1382 c.c. (corrispondente all’art. 2043 c.c. italiano), dal momento che nessuna prova sarebbe stata fornita dall’attore.

La decisione si sofferma anche sulla nozione di effettiva conoscenza, statuendo che possa essere presunta nel caso in cui l’ISP abbia ricevuto una comunicazione che indichi il mittente; i destinatari della comunicazione (ossia i soggetti che avrebbero commesso l’illecito); la descrizione dei fatti che hanno originato la lite; l’ubicazione esatta dei contenuti in questione (per mezzo dell’indicazione dell’URL che individui la pagina web sulla quale è avvenuta la pubblicazione); le ragioni giustificatrici, anche di diritto, a base della comunicazione.

L’ISP che fornisce hosting, conclude l’ordinanza, non avrebbe alcun obbligo autonomo di sorveglianza sul materiale diffuso dai soggetti cui offre i propri servizi e che non è in condizione di “sostituirsi al giudice per valutare il carattere illecito dei fatti denunciati”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui.

Ius On line

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