Il chiarimento è giunto direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) con l’Interpello n. 7 del 21 settembre 2018, pubblicato a seguito di un dubbio interpretativo sottoposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche alla luce del TU sicurezza (art. 37 del D. Lgs n. 81/2008).
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Sicurezza lavoro in e-learning: il quesito
La precisazione ministeriale riguarda un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in merito all’individuazione dei soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning.
In particolare, viene evidenziato come l’art.37 del D.Lgs 81/2008 e smi e il successivo accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 abbiano indicato chiaramente che la formazione dei lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro, e che esso stesso può ritenersi soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità e-learning.
Inoltre, l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, nella parte in cui si riferisce alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità e-learning:
- al modulo A;
- all’aggiornamento per RSPP e ASPP;
- e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso;
secondo i criteri previsti nell’Allegato II dello stesso accordo.
Tuttavia, il citato Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” prevede che il soggetto formatore del corso dovrà essere un soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’Allegato A. Quindi, poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011, il Consiglio Nazionale delle Ricerche chiede se la formazione comprenda anche quella dei lavoratori per lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro.
Sicurezza lavoro in e-learning: il chiarimento del MLPS
Per rispondere al quesito posto, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia dapprima che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, individua la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina.
La Commissione ritiene, dunque, che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e–learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.
Pertanto, l’accordo del 2016 supera le incertezze applicative in materia di formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ampliando le possibilità di apprendimento a distanza al corso base per RSPP e ASPP, all’aggiornamento per RSPP e ASPP e alla formazione specifica di lavoratori di aziende a rischio basso, secondo i criteri previsti nell’Allegato II dello stesso accordo. Questo, infatti, al punto 2 individua i soggetti che possono erogare formazione a distanza, tra i quali non compaiono i datori di lavoro.
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