Ferie e permessi non goduti, scadenza il 30 giugno 2022: cosa fare e sanzioni

Paolo Ballanti 14/06/22
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Cosa succede in caso di ferie e permessi non goduti? Il 30 giugno 2022 è una data importante per quanti si occupano di amministrazione e gestione del personale. Il motivo? A fine mese scade infatti il termine per godere delle quattro settimane di ferie “legali” maturate nel 2020.

Inoltre, a seconda di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, entro la stessa data potrebbe scadere anche il periodo di fruizione dei permessi cosiddetti “ex-festività” e per riduzione dell’orario di lavoro (“ROL”).

La presenza di eventuali ore/giorni di ferie e permessi non goduti entro il 30 giugno prossimo comporta conseguenze per il datore di lavoro tanto a livello contributivo che di possibili sanzioni pecuniarie.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Ferie: periodo minimo legale e scadenza

A tutela del diritto dei lavoratori di godere di un periodo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, la normativa (articolo 10 comma 1 Decreto – legislativo numero 66/2003) prevede una durata minima delle ferie, per un anno di servizio presso la medesima azienda, pari a quattro settimane.

Di norma, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, le quattro settimane devono essere fruite:

  • Per almeno due settimane, nel corso dell’anno di maturazione;
  • Per le restanti due settimane (o il diverso ammontare residuo) entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Questo significa che le ferie “legali” maturate nel corso del 2020 devono essere obbligatoriamente godute entro il 30 giugno 2022.

In tema di ferie, i singoli contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) possono:

  • Prevedere un periodo minimo aggiuntivo di ferie, da fruire entro i termini stabiliti dall’accordo stesso ovvero, in mancanza, dagli usi aziendali;
  • Ridurre il limite minimo di due settimane di ferie “legali” da fruire nell’anno di maturazione;
  • Estendere il termine di diciotto mesi entro il quale concludere la fruizione delle ferie “legali”.

Ferie non godute: conseguenze contributive

Il mancato godimento delle ferie entro il termine previsto dalla legge (diciotto mesi) o quello più ampio eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, obbliga l’azienda a:

  • Calcolare i contributi INPS dovuti sulle ferie maturate e non godute;
  • Versare all’INPS i suddetti contributi.

Lo stesso obbligo riguarda, una volta scaduti i termini fissati dal contratto collettivo, anche il periodo di ferie eccedente le quattro settimane.

Ferie non godute: cosa deve fare il datore di lavoro

Nel mese successivo quello di scadenza del periodo di fruizione (corrispondente a luglio, se il termine di diciotto mesi) l’imponibile previdenziale (per intenderci, la somma su cui vengono calcolati i contributi da versare all’INPS) è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute.

Ipotizziamo che l’aliquota per calcolare i contributi INPS sia pari al 36,74% di cui il 9,41% in capo al lavoratore (da trattenere in busta paga).

La retribuzione di luglio 2022 corrisponde ad euro 1.500,00. A questa si deve sommare il valore delle ferie maturate e non godute entro il 30 giugno 2022 pari, ipotizziamo, ad euro 250,00.

Pertanto, i contributi che l’azienda dovrà versare con modello F24 entro il 22 agosto prossimo (il termine ordinario del 20 agosto cade di sabato e pertanto slitta al primo giorno feriale successivo) saranno pari a:

(1.500,00 + 250,00) * 36,74% = 642,95 euro.

Di questi:

  • 164,68 euro saranno trattenuti in busta paga al dipendente;
  • 478,27 euro saranno a carico del datore di lavoro.

Avendo pagato in anticipo i contributi, nel momento in cui le ferie saranno effettivamente godute si dovrà procedere al recupero di quella parte di imponibile e contributi per i quali l’obbligo di versamento è già stato assolto.

Ferie non godute: deroghe

Può accadere che il mancato godimento delle ferie sia imputabile al fatto che l’interessato sia stato assente per altri motivi e, pertanto, non abbia potuto fruire delle stesse.

Sul punto, il Messaggio INPS del 3 luglio 2006 numero 18850 ha affermato che “nelle ipotesi d’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge” (ad esempio malattia, maternità o infortunio) verificatesi nel “corso del termine di diciotto mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo”.

Identico effetto di quello appena citato è previsto in caso di sospensione dell’attività con intervento della Cassa integrazione. In tal caso, il termine tornerà a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprenderà l’ordinaria attività lavorativa.

Ferie non godute: sanzioni

Il mancato godimento delle ferie “legali” entro i diciotto mesi o l’eventuale maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva, espone il datore di lavoro ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

  • Sanzione base, da 120 a 720 euro;
  • Maggiorazione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni, da 480 a 1.800 euro;
  • Maggiorazione, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni, da 960 a 5.400 euro (in tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

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Ferie non godute: cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore che non fruisce delle ferie entro la scadenza prevista subisce un danno in termini di mancato recupero delle energie psico-fisiche.

In tal caso questi potrà:

  • Chiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, se in grado di provare l’esistenza del danno ed il nesso causale dello stesso con il mancato godimento delle ferie;
  • Chiedere il godimento (tardivo) delle ferie.

Permessi non goduti: cosa succede

A differenza di quanto previsto per le ferie, nel caso dei permessi non goduti, riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale per:

  • Riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “permessi ROL”);
  • Sostituzione delle festività religiose considerate non festive sotto il profilo civile (cosiddetti “permessi ex-festività”);

è ammessa l’erogazione di un’indennità sostitutiva in caso di ore maturate e non godute entro un determinato termine (di norma fissato dallo stesso accordo collettivo).

Come chiarito dalla Circolare INPS dell’8 luglio 2011 numero 92, a prescindere dal pagamento dell’indennità sostitutiva, i datori di lavoro dovranno sommare alla retribuzione del mese successivo quello di scadenza, l’importo “corrispondente al compenso per ROL e / o ex Festività non godute”.

Sulla somma complessiva dovranno essere calcolati e versati i contributi, al pari di quanto previsto per le ferie.

Qualora, in un momento successivo “a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato” (Circolare INPS).

Ferie e permessi non goduti: quando è possibile la liquidazione

Si possono liquidare ferie e permessi non goduti? La possibilità di liquidare le ferie, perdendo quindi il diritto di goderne (assentandosi dal lavoro), è esclusa per il periodo minimo di quattro settimane ex lege. L’indennità per ferie non godute è infatti ammessa esclusivamente in sede di cessazione del rapporto di lavoro.

Fanno eccezione i periodi eccedenti le quattro settimane, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva. In tal caso si fa riferimento alla disciplina prevista dall’accordo stesso.

Anche in tema di monetizzazione dei permessi “ex-festività” e “ROL” vale quanto contemplato dal contratto collettivo che li ha introdotti. Come sopra anticipato, di norma è prevista una scadenza, oltrepassata la quale il datore è tenuto a riconoscere un’indennità sostitutiva.

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Paolo Ballanti

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