Ferie 2017, scadenza 30 giugno 2019: regole, deroghe e sanzioni

Paolo Ballanti 14/05/19
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Ogni azienda, professionista o ufficio risorse umane deve segnarsi in rosso la data del 30 giugno 2019: questo giorno coincide con il termine fissato dalla legge per consumare tutte le ferie maturate nel 2017.

Una scadenza importante, se si pensa che le ferie devono essere obbligatoriamente godute dal dipendente, essendo un suo diritto irrinunciabile.

Per questo, chi non rispetta le scadenze va incontro a numerose sanzioni.

Innanzitutto, sulle ore residue non godute, l’azienda deve pagare in anticipo i contributi all’INPS. A questo si aggiunge il rischio di incorrere in sanzioni amministrative oltre ad eventuali richieste di risarcimento danni da parte dei dipendenti.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Ferie obbligatorie

La legge (Dlgs. n. 66/2003) prevede un periodo minimo di ferie che ogni dipendente deve maturare in un anno di lavoro: quattro settimane. Per maggior chiarezza le chiameremo ferie “legali”.

Naturalmente, in caso di periodi di lavoro inferiori il limite minimo dev’essere riproporzionato. Ad esempio, se il dipendente viene assunto il 1° luglio 2019 maturerà due settimane di ferie anziché quattro. Stesso discorso per chi interrompe il rapporto il 30 giugno 2019, il suo saldo ferie sarà sempre di due settimane.

=> “Ferie non godute: cosa sono e come vengono pagate”

Ferie contrattuali

I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di maggior favore, come giorni di ferie aggiuntivi rispetto alle quattro settimane. In questo caso si può parlare di ferie “contrattuali”.

Ferie obbligatorie: quando farle

Le quattro settimane di ferie devono essere godute per legge in base alle seguenti scadenze:

  • Due settimane nell’anno di maturazione (limite che può essere ridotto dal contratto collettivo ad esempio ad una settimana);
  • Due settimane entro i 18 mesi successivi la fine dell’anno di maturazione (o il periodo più ampio previsto dalla contrattazione collettiva).

Questo significa che le ferie maturate nel 2019 devono essere godute per la metà entro il 31 dicembre 2019, le restanti entro il 30 giugno 2021.

Alla prossima scadenza del 30 giugno 2019 i dipendenti dovranno aver esaurito tutte le ferie obbligatorie maturate nel 2017.

“Lo Speciale Lavoro”

Ferie obbligatorie: divieto di monetizzazione

Le quattro settimane di ferie “legali” devono essere obbligatoriamente godute. E’ di conseguenza vietato liquidare le ore in busta paga senza permettere al dipendente di usufruire dei relativi periodi di riposo.

Discorso diverso per le ferie “contrattuali”. In alternativa al loro godimento possono essere liquidate in busta paga. Poniamo l’esempio di un dipendente che ha maturato 20 ore di ferie previste dal contratto collettivo aziendale. Questo monte ore può essere alternativamente:

  • Goduto, nel senso che il dipendente si astiene dallo svolgere attività lavorativa percependo comunque la retribuzione;
  • Liquidato in busta paga senza che il dipendente possa godere dei relativi periodi di riposo (in questo caso oltre alla retribuzione ordinaria del mese si vedrà in busta paga un ulteriore compenso a titolo di “ferie non godute”).

Dev’essere il dipendente a richiedere la monetizzazione delle ore di ferie, con una comunicazione scritta firmata dal datore di lavoro per ricevuta e accettazione.

=> “Permessi 104: si della Cassazione alla maturazione delle ferie”

Ferie obbligatorie: deroghe

Il periodo obbligatorio di ferie può essere liquidato in busta paga e non goduto solo in caso di cessazione del rapporto, che rende impossibile qualsiasi possibilità di fruire dei riposi.

Qualsiasi altra ipotesi di liquidazione è esclusa, in quanto contraria alla legge e alla Costituzione che qualifica le ferie come un diritto irrinunciabile (articolo 36).

Ferie contrattuali: quando farle

Le ferie “contrattuali” hanno scadenze diverse rispetto a quelle “legali”: le stabiliscono i contratti collettivi ovvero, in mancanza, gli usi aziendali.

Ferie obbligatorie: sanzioni

Cosa accade se le ferie obbligatorie maturate nel 2017 non si esauriscono entro il 30 giugno 2019? Le conseguenze sono di due tipi:

  • L’azienda deve versare i contributi INPS sulle ferie non godute;
  • Sanzione amministrativa di importo variabile in base al numero di dipendenti coinvolti.

Con riguardo al primo punto l’azienda dovrà calcolare i contributi previdenziali sulle ore di ferie non godute entro il 30 giugno 2019. Queste somme andranno ad aggiungersi ai contributi dovuti sulle retribuzioni del mese di Luglio 2019. L’importo complessivo dovrà essere versato con modello F24 entro il 20 agosto 2019.

I contributi sulle ferie non godute vengono di conseguenza “anticipati” dall’azienda che non dovrà versarli quando i dipendenti godranno effettivamente di quelle ore di riposo.

In aggiunta al versamento dei contributi, l’azienda incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • Importo base da 100 a 600 euro;
  • Dai 400 ai 1.500 euro se la violazione riguarda più di 5 dipendenti o si è protratta per almeno due anni;
  • Dagli 800 ai 4.500 euro se i dipendenti coinvolti sono più di 10 o se la violazione si è verificata per almeno quattro anni.

Il godimento parziale delle ferie obbligatorie non esclude l’applicazione delle sanzioni.

Infine, il dipendente potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale derivante dal mancato recupero delle energie psico-fisiche oltre a chiedere il godimento delle ferie stesse. In questo caso il dipendente dovrà dimostrare che il danno esiste ed è collegato al mancato godimento delle ferie.

Ferie: chi le decide

L’ultima parola sulle ferie spetta all’azienda, dal momento che dovrà tener conto delle proprie esigenze produttive e organizzative.

Di norma, l’azienda fissa le finestre temporali in cui i dipendenti potranno inserire i periodi di ferie. Una volta conclusa la programmazione, il datore dovrà verificare se ci sono dipendenti che non esauriscono le ferie nei termini di legge e, nel caso, obbligarli a consumarle.

 

Paolo Ballanti

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