Femminicidio e stalking, pene più severe. Approvato decreto in Cdm

Redazione 08/08/13
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Il Consiglio dei ministri che si è tenuto oggi in tarda mattinata ha approvato il decreto contro il femminicidio, un provvedimento atteso da molto tempo, su cui era attivo un pressing delle associazioni italiane e non solo impegnate a tutela dei diritti delle donne.

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”. Insomma, non solo femminicidio all’interno del decreto, anche se è evidente già dalla denominazione che lo spazio riservato alla protezione delle donne oggetto di violenza rappresenta la parte prevalente del documento approvato.

In sostanza, il decreto che ha ricevuto l’ok dal Consiglio dei Ministri si riallaccia ai contenuti della Convenzione di Istanbul del 2011, che il governo italiano ha ratificato, con notevole ritardo, solo qualche mese fa.

Così, secondo la traccia dell’accordo internazionale, vengono stabilite anche nel diritto italiano pene più severe per chi commette reati ascrivibili alla violenza di genere. In particolare, la mano della giustizia si renderà più dura in alcuni casi specifici, quando, cioè, le eventuali violenze vengano svolte in presenza di un minore, oppure si compia violenza sessuale su donne in stato di gravidanza o, ancora, la vittima del reato sia il coniuge, anche dopo eventuale separazione.

Nuove regole anche riguardo il reato di stalking il quale, al pari dei maltrattamenti nei confronti di componenti del nucleo famigliare, viene incluso nel novero di crimini che prevedono il patrocinio gratuito, anche se in deroga ai limiti di reddito. Questa è un previsione dettata proprio dalla Convenzione di Istanbul, che sancisce come principio improrogabile quello dell’assistenza gratuita alle donne oggetto di violenze anche verbali e di tipo persecutorio.

All’interno del decreto, da ultimo, vengono annunciate nuove regole in base a informazione costante, la possibilità di proteggere i testimoni se le vittime sono in condizione di particolare esposizione o vulnerabilità, e, ancora, la facoltà, per il pm, di richiedere al giudice un intervento d’urgenza, con tanto di interdizione del sospettato dalla casa famigliare.

 

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