Famiglie monoreddito: la mappa dei bonus e aiuti 2023

Paolo Ballanti 15/02/23
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Mappa dei bonus 2023 per famiglie monoreddito. Sono milioni in Italia le famiglie monoreddito, confinate tra le fasce deboli della popolazione e alle prese ogni giorno con problemi e difficoltà economiche. Rette scolastiche dei figli, bollette, spesa, assicurazione e spese auto. Tutti costi difficili da sostenere per chi può contare solo su un reddito familiare, peggio ancora se si hanno figli e si deve affrontare l’attuale impennata del costo della vita. Ci sono aiuti per queste famiglie? Sono previsti bonus particolari?

Diciamo anzitutto che soggetto monoreddito è colui che ricava tutte le proprie risorse economiche esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata in favore di una pluralità di datori di lavoro. Sono altresì considerati monoreddito quanti percepiscono unicamente un trattamento pensionistico previdenziale: vivono in sostanza con una sola pensione.

La caratteristica principale di un soggetto monoreddito rappresenta anche la sua debolezza. Il fatto di dipendere completamente da un’unica fonte di reddito espone infatti l’interessato al rischio di ritrovarsi in una situazione economica critica, in caso di interruzione del contratto di lavoro ovvero nell’ipotesi in cui la retribuzione o la pensione non permettano di ottenere somme in grado di far fronte agli impegni della vita quotidiana e familiare.

Per contrastare i rischi citati la normativa prevede una serie di bonus ed aiuti economici. Analizziamoli in dettaglio.

Indice

Bonus famiglie monoreddito: Assegno unico e universale 2023

Introdotto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, l’Assegno unico universale è una prestazione economica riconosciuta dall’Inps con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico. Si tratta del primo grande bonus destinato a famiglie (quindi anche monoreddito) e che ingloba oggi tutta una serie di aiuti che in passato erano splittati.

Considerato il suo carattere universalistico, l’assegno unico spetta a prescindere dallo stato occupazionale del genitore beneficiario, a patto che ricorrano i requisiti di legge.

In particolare, il sussidio a quanti esercitano la responsabilità genitoriale, per:

  • Ogni figlio minorenne a carico;
  • Ogni figlio maggiorenne a carico, sino al compimento del ventunesimo anno di età (in presenza di quattro condizioni alternative tra loro).

Chi richiede l’assegno, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente possedere i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro, autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Avere il domicilio e la residenza nel territorio nazionale;
  • Essere residenti o aver risieduto in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’Assegno unico spetta, previa domanda dell’interessato trasmessa all’Inps, sulla base dell’Isee del nucleo familiare di cui far parte il figlio beneficiario.

La prestazione è tuttavia garantita anche in assenza dell’indicatore citato ma, in tal caso, le somme verranno erogate sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda, con attribuzione degli importi minimi previsti dalla normativa.

L’AUU viene corrisposto direttamente dall’Inps al beneficiario, in dodici quote mensili, dal mese di marzo a quello di febbraio dell’anno successivo, a patto che la domanda venga trasmessa entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

In caso contrario (istanze presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento), la prestazione ha come decorrenza il mese successivo quello della richiesta stessa.

Bonus genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

A norma della Legge 30 dicembre 2020 numero 178, per il triennio 2021 – 2023 spetta un bonus o contributo mensile in favore dei genitori cittadini italiani, comunitari o extracomunitari (in possesso di regolare permesso di soggiorno), appartenenti ad un nucleo familiare, inteso ai fini ISEE, in cui sono presenti figli a carico (legittimi, adottivi, naturali, minori d’età o maggiorenni) con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%: è il cosiddetto bonus genitori figli disabili.

Da notare che sono considerati figli a carico quanti hanno un reddito:

  • non superiore a 4 mila euro, sino al compimento dei 24 anni di età;
  • non superiore a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.

Per poter legittimamente accedere al contributo in parola è altresì necessario:

  • Disporre di un ISEE in corso di validità non eccedente i 3 mila euro;
  • Essere disoccupati o monoreddito (presenza di redditi provenienti esclusivamente dall’attività lavorativa) all’interno di un nucleo familiare monoparentale (tale si definisce il nucleo dove è presente un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico);
  • Risiedere in Italia e convivere con il figlio con disabilità.

Una volta trasmessa la domanda all’Inps, l’Istituto corrisponde direttamente al beneficiario un contributo mensile, per un’intera annualità, pari a 150 euro.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo del bonus spettante sarà pari a:

  • 300 euro mensili, nel caso di due figli;
  • 500 euro mensili, in presenza di più di due figli.

Da precisare inoltre che le somme ricevute non sono da considerarsi nel reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario; sono cumulabili con il Reddito di cittadinanza.

Aiuti famiglie monoreddito: la Carta acquisti

Altro bonus a disposizione dei cittadini con un solo reddito, e in difficoltà economica è la Carta Acquisti: un sostegno economico a beneficio di quanti hanno un’età pari o superiore ai 65 anni o inferiore ai tre anni, da utilizzare per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali.

Previa domanda degli interessati, trasmessa online sul sito di Poste Italiane o del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché in modalità cartacea presso gli uffici postali, si ottiene una carta di pagamento elettronica su cui vengono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale.

Come anticipato, la Carta Acquisti spetta a quanti, regolarmente iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente, hanno un’età inferiore a tre anni ovvero pari o superiore ai 65 anni, sono cittadini italiani o, in alternativa:

  • cittadini di uno stato membro dell’Ue;
  • familiari di cittadino italiano, privi di cittadinanza di uno stato comunitario, titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
  • familiari di cittadino comunitario, privi di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
  • cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • rifugiati politici o titolari di posizione sussidiaria.

In aggiunta a quanto appena citato, i cittadini over 65 devono possedere i seguenti requisiti economico – patrimoniali:

  • non godere di trattamenti o, nell’anno di competenza del beneficio, ricevere trattamenti di importo inferiore (per l’anno 2023) a 7.640,18 euro, se di età compresa tra 65 e 69 anni, ovvero inferiore a 10.186,91 euro dai 70 anni in su;
  • avere un Isee in corso di validità non eccedente i 7.640,18 euro per l’anno corrente;
  • non essere, da soli o con il coniuge, intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, un’utenza elettrica non domestica, due utenze del gas;
  • non essere, da soli o con il coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, nonché di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7, con una quota superiore o uguale al 10%;
  • non essere, da soli o con il coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15 mila euro, come rilevato nella dichiarazione Isee;
  • non essere destinatari di vitto assicurato dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche, in quanto ricoverati in un istituto di cura di lungo degenza o detenuti in istituti di pena.

Nel caso in cui il beneficiario sia un bambino di età inferiore a tre anni sono richiesti:

  • non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, un’utenza elettrica non domestica, due utenze del gas e due autoveicoli;
  • non essere proprietari, con chi esercita la patria potestà o i soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
  • non essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15 mila euro, come rilevato nella dichiarazione Isee.

Naspi e Dis-Coll

Tra le attività dell’Inps figura il sostegno economico in favore di quanti abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Stiamo parlando delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Più che bonus, queste due misure sono vere e propri sussidi a favore di chi versa in stato di disoccupazione.

In entrambi i casi il sussidio spetta previa domanda del lavoratore trasmessa all’Inps, sulla base di una serie di requisiti legati allo stato di disoccupazione ed al numero di contributi versati.

Oltre agli importi, alla durata e ai requisiti richiesti le due prestazioni si differenziano in quanto:

  • la NASpI è destinata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge numero 240/1984;
  • la DIS-COLL è diretta a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.

Reddito di cittadinanza (solo nel 2023)

Nel 2023 è ancora possibile fruire del Reddito di Cittadinanza (RdC), misura introdotta con Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, al fine di contrastare la povertà e favorire l’inserimento – reinserimento nel mondo del lavoro.

Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare abbiano un’età pari o superiore a 67 anni, ovvero se nel nucleo sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, la prestazione assume il nome di Pensione di Cittadinanza (PdC).
Il RdC – PdC spetta, previa domanda, a quanti, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del sussidio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e residenza.

E’ necessario ricordare che, dal 1° gennaio 2023 (a norma dell’ultima legge di bilancio) il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità (in luogo delle diciotto mensilità ordinarie rinnovabili) eccezion fatta per i nuclei familiari al cui interno vi siano:

  • persone con disabilità ai fini Isee;
  • minorenni;
  • persone con almeno sessant’anni di età.

Sempre la Manovra 2023 ha disposto l’abrogazione di Reddito e Pensione di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Bonus asilo nido

Tra gli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, sopravvissuti all’introduzione dell’Assegno unico universale, c’è il contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare a beneficio di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche: il cosiddetto bonus asilo nido.

Si tratta di un aiuto economico legato all’Isee delle famiglie. Motivo per cui l’isee basso di una famiglia monoreddito è utile ai fini della corresponsione di questo bonus, pensato per aiutare i genitori a pagare le rette degli asili nido dei loro figli/e.

Il sussidio viene infatti corrisposto dall’Inps direttamente al genitore, previa domanda, secondo importi diversi in base all’Isee minorenni. Questa la tabella importi:

  • Fino a 25.000 euro di Isee –> 272,73 euro al mese
  • Da 25.001 a 40.000 euro di Isee –> 227,27 euro al mese
  • Da 40.001 euro di Isee –> 136,37 euro al mese

Altri aiuti e bonus per famiglie monoreddito

Oltre a quelli sopraelencati esistono altre tipologie di sussidi e bonus, che possono fungere da ancora di sostegno per pensionati, lavoratori e in genere famiglie monoreddito:

  • buoni spesa (gestiti dai Comuni)
  • contributo per l’affitto (gestiti dai Comuni)
  • Assegno sociale (per cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie di legge)

Paolo Ballanti

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