Dis-Coll 2023: cos’è, chi può chiederla, importi sussidio, durata. La guida

Paolo Ballanti 01/02/23
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L’indennità di disoccupazione DIS-COLL 2023 risponde alla necessità di garantire un sostegno economico a quanti si trovano senza un lavoro a seguito dell’interruzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o dottorato con borsa di studio.

A differenza della NASpI, la prestazione, previa domanda da trasmettere all’Inps, spetta a quanti sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per poter legittimamente accedere all’indennità è in ogni caso necessario rispettare determinate condizioni in termini di stato di disoccupazione e contribuzione versata.

Previste inoltre regole specifiche in caso di avvio di un’attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma. Analizziamo la prestazione DIS-COLL in dettaglio.

Indice

Dis-Coll 2023: beneficiari

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è diretta a:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
  • Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;

che hanno perso involontariamente l’occupazione e sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.

Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla platea dei beneficiari:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita Iva;
  • Amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Dis-Coll 2023: requisiti

Possono inoltrare domanda di DIS-COLL i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
  • Almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.

Stato di disoccupazione
Per quanto riguarda lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l’impiego.

Come anticipato, lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della domanda di DIS-COLL. Quest’ultima, in particolare, equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e viene trasmessa dall’Inps all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Per la stipula del patto di servizio personalizzato, il disoccupato che ha presentato la domanda di DIS-COLL è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro i quindici giorni successivi.

Contribuzione
Per accedere alla disoccupazione è necessario:

  • Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Non essere titolari di pensione;
  • Non essere assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Da notare che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione pari a quella della NASpI: 1,31%.

Dis-Coll 2023: durata

La DIS-COLL è una prestazione corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del contratto e l’evento di cessazione stesso.

In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di dodici mesi. Da precisare che nel calcolo della durata non si considerano i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Dis-Coll 2023: contribuzione figurativa

Contribuzione figurativa
Nel corso della fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.

Dis-Coll 2023: importo

Il primo passaggio per calcolare quanto spetta a titolo di indennità di disoccupazione è individuare il reddito medio mensile. Quest’ultimo corrisponde al “reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati” relativo “all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi” (articolo 15, Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22).

La DIS-COLL corrisponde al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui lo stesso sia pari o inferiore ad un valore annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari per il 2022 (in attesa del valore per l’anno corrente) ad euro 1.250,87.

Se il reddito medio eccede i 1.250,87 euro la DIS-COLL corrisponde al 75% di 1.250,87 euro cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio e 1.250,87 euro. La prestazione non può in ogni caso eccedere l’importo mensile (anch’esso rivalutato annualmente) di 1.360,77 euro (per l’anno 2022).

Da ultimo è importante aggiungere che l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese del 3%, a decorrere dal sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

Dis-Coll 2023: decorrenza

L’indennità mensile decorre da:

  • Ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • Giorno successivo la presentazione della domanda, se trasmessa oltre l’ottavo giorno successivo la cessazione;
  • Ottavo giorno successivo la fine del periodo di maternità – degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza indennizzati;
  • Giorno successivo la presentazione della domanda, se trasmessa dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro le scadenze di legge.

Dis-Coll 2023: come fare domanda

La domanda di DIS-COLL dev’essere trasmessa all’Inps, in alternativa:

  • Collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione”, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Rivolgendosi ad enti di patronato ed intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

A pena di decadenza, la domanda di DIS-COLL dev’essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio. Se, nel corso dei 68 giorni, si verifica un evento di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo salvo poi riprendere a decorrere per la parte residua.

I 68 giorni decorrono invece dalla data di cessazione della maternità / degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento stesso si verifica nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

Dis-Coll 2023: come viene erogata

L’indennità di disoccupazione per gli iscritti alla Gestione separata (al pari della NASpI) è corrisposta direttamente dall’Inps al beneficiario. La somma è liquidata mensilmente utilizzando il metodo di pagamento indicato in sede di domanda tra:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale del luogo di residenza o di domicilio.

Dis-Coll 2023: compatibilità

L’indennità di disoccupazione è compatibile con la percezione del Reddito di cittadinanza oltre che con le somme derivanti dalle attività del servizio civile universale.

Dis-Coll 2023: sospensione o riduzione

Ecco in tabella un riepilogo delle regole in materia di sospensione o riduzione della DIS-COLL.

EventoEffettoAzioni richieste al beneficiario
Contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorniSospensione d’ufficioNessuna. La prestazione riprende ad essere corrisposta al termine della sospensione (per il periodo residuo)
Attività autonoma, di impresa individuale da cui derivi un reddito pari o inferiore a 5.500,00 euroIndennità ridotta dell’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’annoComunica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che si presume di trarre dall’attività in oggetto
Attività parasubordinata da cui derivi un reddito pari o inferiore a 8.173,91 euroIndennità ridotta dell’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno 

Il beneficiario la DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale da cui derivi un compenso complessivo pari o inferiore a 5 mila euro annui. Entro tali limiti non vige alcun obbligo di comunicazione all’Inps del reddito presunto.

Paolo Ballanti