Equo compenso, linee guida sul dm 155/2014

Rosa Leone 12/02/18
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Proseguiamo con il nostro viaggio sull’equo compenso: dopo la Guida introduttiva, oggi facciamo il punto sul dm 155/2014,

Il DM 55/2014 riguarda la “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02/04/2014 in vigore dal 03/04/2014.

L’art. 2 riguarda i “compensi e spese” e dispone che il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera. Per le spese forfettarie si prevedono rimborsi nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.

L’art. 4 comma 2 dispone che l’avvocato che assiste più soggetti della stessa posizione processuale nella stessa causa avrà un compenso unico aumentato del 20% fino ai dieci soggetti e il 5% dai dieci ai venti soggetti.

L’art. 5 comma 6 dispone che le cause di valore indeterminabile sono quelle non inferiori a 26.000 euro e non superiori a 260.000 euro tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Il comma 3 dell’art. 12 prevede che il compenso degli avvocati sia liquidato per fasi (di studio, introduttiva del giudizio, istruttoria o dipartimentale e decisionale).

Nell’istanza di liquidazione il professionista deve indicare le attività svolte e allegare i documenti delle spese sostenute prima della pronuncia della sentenza o di qualsiasi altro provvedimento che chiude la fase a cui fa riferimento la richiesta e la liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente.

Il provvedimento viene notificato immediatamente e ne viene preso atto nel verbale di udienza. Nel caso un imputato sia dichiarato irreperibile, l’avvocato, provvederà ad allegare agli atti un documento con la data dell’irreperibilità.

Il DM 55/2014 contiene, in allegato, tabelle che elencano tutti i parametri della pratica forense.

Rosa Leone

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