Equitalia: in arrivo nuova rateazione. Ecco per chi e come fare domanda

Redazione 30/08/16
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Per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione entro il 30 giugno 2016, Equitalia mette a disposizione una nuova opportunità per chiedere un’ulteriore dilazione degli importi non ancora pagati, senza tuttavia l’obbligo di versare le rate scadute integralmente al momento dell’atto della domanda.

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Equitalia: come funziona la nuova rateazione

Si tratta di una disposizione esplicitamente prevista da un emendamento al decreto Enti Locali (Dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso), che sancisce che il soggetto debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dalla rateazione concessa in data precedente o consecutiva all’entrata in vigore alla precedente rateizzazione della data del 29 settembre 2015, ha la possibilità di accedere ad una nuova rateazione fino a un massimo di 72 rate che, nei casi previsti, possono essere innalzabili.

Sul sito web dell’Ente di riscossione, infatti, si apprende che: “La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza”.

Nuova rateazione Equitalia: i beneficiari

Si stima che la nuova opportunità tocchi all’incirca 88mila contribuenti, per un complessivo pari a 3,7 miliardi di euro di possibili entrate per lo Stato.

Cambia la soglia di importo del debito

La soglia di importo del debito, in base al Decreto Enti Locali, viene elevata da 50mila a 60mila euro, al fine di poter richiedere la riammissione alla rateizzazione con istanza semplice (valida anche online), senza la necessità di allegare documentazione, esplicitando la situazione di momentanea e reale difficoltà economica.

Alla determinazione della nuova soglia di 60mila euro, tuttavia, in aggiunta alla somma per la quale viene richiesta la rateizzazione, concorre anche il debito residuo di piani di dilazione che è già in corso.

Come essere riammessi al beneficio della rateizzazione? Il termine improrogabile

Ai fini della riammissione, il termine improrogabile per presentare la relativa domanda è il 20 ottobre 2016. Equitalia, sino al momento dell’effettiva presentazione della domanda di riammissione, ha facoltà di far partire le procedure cautelari o esecutive volte al recupero del debito fiscale.

Come ottenere il Modulo Equitalia?

Ai fini della richiesta di riammissione alla rateizzazione, il relativo modulo (mod. RR1), lo si può reperire sia presso lo sportello, sia direttamente sul sito di Equitalia cliccando come di seguito:

Modulistica Rateizzazione;

Rateizzazione cittadini;

Rateizzazione imprese.

Quando si decade dalla rateizzazione?

Il contribuente che viene riammesso al beneficio della rateizzazione decade nel caso in cui non effettui il pagamento di 2 rate, anche in maniera non consecutiva.

Si ricorda, poi, che una volta che si aderisce al nuovo piano di rateazione, il contribuente ha la possibilità di fare richiesta del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, oltre che del certificato di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate per poter prendere parte a gare e appalti.

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Quali novità a partire dal 20 ottobre 2016?

Al contrario, il contribuente decaduto, a partire dal 20 ottobre 2016, avrà la possibilità di essere ancora riammesso al beneficio della rateizzazione, indipendentemente dalla data della decadenza, a patto, però, che le rate scadute vengano versate integralmente all’atto della domanda.

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