Emendamento “anti Gabanelli”, sulla diffamazione. Il testo

Redazione 19/10/12
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Questo Governo, al di la delle lacrime e del sangue, delle decisioni impopolari, passerà alla storia anche per i provvedimenti, ad hoc, gli emendamenti ad personam, per il modo chirurgico, e un po’ paternalista, con cui interviene nella vita del Paese. Così dopo l’emendamento anti- Batman, o Fiorito se preferite l’anagrafe canonica, arriva l’emendamento “anti Gabanelli”, in onore, o forse è meglio in onere di Milena Gabanelli, giornalista e conduttrice del format di giornalismo d’inchiesta tv Report. 

L’emendamento, proposto in Senato dal Pdl (chissà come mai), riguarda la diffamazione a mezzo stampa ed incidendo sulla responsabilità civile priva di ogni tutela, di ogni ammortizzazione i giornalisti, dipendenti o freelance non importa, non solo, infatti dichiara nulle, ai sensi del codice civile, tutte le clausole che sollevano dalle conseguenze patrimoniali gli autori di eventuali reati a mezzo stampa perché è l’editore o il proprietario della pubblicazione che, per contratto, deve assumersi l’onere del danno per la responsabilità civile.

L’emendamento, naturalmente, stabilisce che siano nulle le clausole dei contratti in ragione dei quali gli autori responsabili di reati a mezzo stampa, “sono sollevati in tutto o in parte, dagli oneri derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie loro comminate a seguito dell’accollo degli stessi da parte delle altre persone indicate”. La conseguenza di questo è che “per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l’esercente dell’impresa giornalistica o l’editore”.

L’emendamento, firmato Giacomo Caliendo, determina anche che non sono valide le clausole che pongono a carico dei soggetti suddetti gli oneri provenienti dal risarcimento del danno per reati compiuti con il mezza della stampa “anche se accertati incidentalmente nel corso di un procedimento civile”. Viene stabilito, inoltre, che siano nulle nello stesso modo le clausole contrattuali che mettono ad esclusivo carico del “proprietario della pubblicazione, dell’esercente dell’impresa giornalistica o dell’editore« gli oneri che derivano dal risarcimento del danno stabilito nel corso o a conclusione del nuovo procedimento della mediazione civile”.

Il giudice dovrà tenere in considerazione della diffusione geografica e quantitativa del mezzo di comunicazione usato nel designare il danno proveniente dalla diffamazione a mezzo stampa; non solo giocheranno un ruolo importante anche la gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della pubblicazione di rettifica. Da quanto si è riuscito a cogliere, i relatori del DDL  sulla diffamazione, Filippo Bersellie, Silvia Della Monica sarebbero intenzionati ad esprimere parere sfavorevole. Le votazioni sugli emendamenti sono attese in commissione giustizia per la prossima settimana, martedì per la precisione.

Questo il testo integrale del contestato emendamento:

1.2000/18

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI

All’emendamento 1.2000, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

”Art. 11. – (Responsabilità civile). – 1. Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione, l’esercente dell’impresa giornalistica o l’editore.

2. Sono nulle, ai sensi dell’articolo 1418, terzo comma, del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali gli autori dei reati di cui al comma 1 sono sollevati, in tutto o in parte, dagli oneri derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie loro comminate a seguito dell’accollo degli stessi da parte delle altre persone indicate nel comma 1 medesimo.

3. Sono parimenti nulle, ai sensi dell’articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell’esercente dell’impresa giornalistica o dell’editore gli oneri derivanti dal risarcimento dei danni determinati dalla commissione dei reati di cui al comma 1 anche se accertati incidentalmente nel corso di un procedimento civile.

4. Sono altresì nulle, ai sensi dell’articolo 1418, terzo comma del codice civile, le clausole contrattuali in forza delle quali sono posti ad esclusivo carico del proprietario della pubblicazione dell’esercente dell’impresa giornalistica o dell’editore gli oneri derivanti dal risarcimento stabilito nel corso o a conclusione del procedimento di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

5. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell’offesa, nonché dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica”».

Redazione

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