Elezioni politiche e riservatezza, il provvedimento del Garante

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Le elezioni politiche sono imminenti e dunque scatta la fase di propaganda. In questo quadro entrano in conflitto due diritti fondamentali che la stessa Costituzione tutela. Da un lato il diritto di informare e di essere informati, dall’altro il diritto alla riservatezza. A dirimere la questione interviene il Garante della privacy con il provv docc. Web. 2181429 pubblicato su G.U. n.11 del 14 gennaio 2013, come già in passato nel docc. Web. 11656513. Nel testo si definiscono quali sono i dati personali utilizzabili per svolgere attività di propaganda anche alla luce di quanto disposto dal Codice privacy. Innanzitutto i partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori possono servirsi senza necessità di autorizzazione, delle liste elettorali detenute dai comuni così come dei dati personali di iscritti ed aderenti in loro possesso. A ciò si aggiungano i dati detenuti da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Fin qui nulla di nuovo o di eccezionale. Anche perché nei suddetti casi il singolo cittadino ha già prestato il proprio consenso al trattamento quando si è iscritto.

Questione più problematica riguarda invece l’utilizzo dell’elenco abbonati alla linea telefonica. L’uso di questo strumento, per quanto apparentemente scontato, deve essere previamente autorizzato dai singoli abbonati, i quali dovranno dunque dichiarare esplicitamente la propria disponibilità ad essere contattati telefonicamente da comitati ed organismi politici che vogliano diffondere il proprio messaggio politico. Il caso riguarda innanzitutto le telefonate preregistrate, modalità spesso usata negli ultimi anni a tale scopo. Lo stesso procedimento vale per l’invio di sms, mms, mail e fax. Internet è sicuramente una fonte inesauribile di informazioni riguardanti ogni individuo dai social nerwork, ai forum, nonché liste di abbona ti a provider. Dati dunque a disposizione di molti ma per poterli utilizzare a scopo propagandistico servirà il consenso dei titolari degli stessi, rileva quindi la finalità del trattamento, non tanto la libera accessibilità degli stessi.

Il Garante ha inoltre provveduto ad elencare quali fonti di dati non possono essere in alcun modo utilizzate con questa finalità, come gli archivi dello stato civile, l’anagrafe della popolazione residente, indirizzi raccolti per svolgere attività istituzionali di soggetti pubblici o per la prestazione di servizi. A questi devono aggiungersi le annotazioni nei seggi effettuate da scrutatori e rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali. Si noti come queste siano caratterizzate da una certa segretezza, la loro rivelazione sarebbe inibita anche agli operatori del settore. A maggior ragione le informazioni ivi contenute non potranno essere usate da partiti con il fine descritto precedentemente. Il Garante, poi puntualizza, se necessario, che i cittadini devono essere sempre informati sulle modalità e gli scopi di utilizzo dei dati raccolti, l’informativa dovrà essere consegnata immediatamente all’interessato, in caso di contatto diretto, oppure all’atto di registrazione. E’ prevista tuttavia la sospensione dell’informativa fino al 30/4/2013 con riguardo ai dati raccolti da registri ed elenchi pubblici per l’invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte.

Miriam Cobellini

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